Circolare Cliente del 22/03/2022 – 2

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Circolare Cliente del 22/03/2022 – 2 150 150 His spa Milano

Esonero contributivo IVS 0,8%: come applicare la misura

Con Circolare del 22 marzo 2022, n. 43  l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma, 121 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Il provvedimento, infatti, statuisce che per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Vediamo, dunque, come applicare il suddetto beneficio.

 

Disciplina normativa La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121 , che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’esonero, dunque:

  • è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata;
  • costituisce una misura sperimentale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti;
  • non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Soggetti che possono accedere all’esonero Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121 , della legge di Bilancio 2022, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Pertanto, la misura agevolata trova applicazione:

  • nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (gennaio 2022/dicembre 2022);
  • per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.

  • purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
Assetto, misura e durata dell’esonero L’esonero:

  • è valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • conferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori;
  • è applicabile a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • trova applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Rispetto alla soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale perché la misura sia operativa, occorre precisare che:

  1. la norma prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  2. sarà riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro;
  3. laddove i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  4. nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Condizioni di spettanza dell’esonero L’agevolazione:

  • non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.

La misura è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens I datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti Codici Recupero:

  • “30”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234-Importo 13”;
  • “31” avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -Importo Rateo 13”.

Per il recupero dell’esonero relativo al mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens A decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei seguenti codici alternativi, secondo le indicazioni di seguito riportate:

  • codice “7” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” nel caso in cui nella <Retribuzione> esposta nel <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O” non sono compresi ratei di tredicesima relativi al mese di competenza o la tredicesima mensilità;
  • codice “8” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo del rateo di tredicesima corrisposto nel mese di riferimento e ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”;
  • codice “9” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo della tredicesima corrisposta nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”.

Riferimenti normativi: