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Circolare Cliente del 5/12/2022

Circolare Cliente del 5/12/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente 2 dicembre 2022
IN BREVE,
·         Aiuti di Stato: proroga dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023

·         Bonus 200 euro: i chiarimenti Inps sul riesame delle domande

·         Approvato dalla Commissione Europea un nuovo regime sugli aiuti di stato

·         Padri lavoratori autonomi: le novità procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale

·         In GU il DL “Aiuti-quater”: innalzamento del tetto dei benefit aziendali

·         Convertito in legge il decreto “Aiuti-ter”

·         Le novità sui contributi per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di dipendenti nell’Editoria

·         Il regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla gestione INPGI con i redditi da lavoro

·         Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023

APPROFONDIMENTI
·         Come cambia il regime degli aiuti di stato nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria

·         I chiarimenti sull’indennità una tantum prevista dalla legge di conversione del decreto Aiuti ter

·         I chiarimenti INPS sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dei giornalisti

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE,

ADEMPIMENTI

Aiuti di Stato: proroga dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Con il provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene differito il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus 200 euro: i chiarimenti Inps sul riesame delle domande

INPS, Messaggio 30 novembre 2022, n. 4314

L’INPS – con Messaggio del 30 novembre 2022, n. 4314 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande di richiesta dell’indennità Una Tantum € 200.

Tale importo viene erogato a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Al riguardo, considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande presentate, l’INPS allega al presente Messaggio il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022 (ovvero, dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

 

 

AIUTI DI STATO

Approvato dalla Commissione Europea un nuovo regime sugli aiuti di stato

Commissione Europea, Comunicato 24 novembre 2022

La Commissione Europea – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto d’aver approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria.

Per essere ammissibili, le aziende devono aver sospeso le proprie attività nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, fino ad € 2.000.000 per azienda, oppure fino ad € 250.000 per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

 

 

CONGEDO PARENTALE

Padri lavoratori autonomi: le novità procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale

INPS, Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265

L’INPS – con Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265 – ha comunicato l’avvenuto completamento dell’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, ex D.Lgs. n. 105/2022.

Tali domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 ed il 25 novembre 2022.

Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  • sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con successivo Messaggio, l’INPS comunicherà l’avvenuta implementazione informatica relativa all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto.

 

DECRETO “AIUTI-QUATER”

In GU il DL “Aiuti-quater”: innalzamento del tetto dei benefit aziendali

D.L. 18 novembre 2022, n. 176

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 è stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

In particolare, si segnala l’aumento da € 600 ad € 3.000 della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette.

Al riguardo, a mente dell’art. 3, comma 10 decreto-legge n. 176/2022, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino ad € 3.000 non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

In tal modo, il valore massimo di esenzione (originariamente pari ad € 258,23 ed applicabile esclusivamente a beni e servizi) passa ad € 3.000, ricomprendendo anche le somme relative al pagamento delle utenze domestiche.

 

DECRETO “AIUTI-TER”

Convertito in legge il decreto “Aiuti ter”

Legge 17 novembre 2022, n. 175; INPS, Messaggio 17 novembre 2022, n. 4159

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n. 269 è stata pubblicata la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tra le altre cose, si segnala:

  • la proroga al 31 ottobre 2023 della sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo e la possibilità di certificare le attività. Il versamento delle somme illegittimamente compensate può essere in unica soluzione entro il dicembre 2023 oppure in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2025;
  • il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022;
  • il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca;
  • l’incremento di 10 milioni di euro alle risorse stanziate per il bonus trasporti (il contributo istituito dall’art. 35, decreto-legge n. 50/2022 per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale);
  • la nuova indennità una tantum da € 150 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza, autonomi e professionisti.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità sui contributi per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di dipendenti nell’Editoria

D.P.C.M. 28 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2022, n. 268 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2022, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”.

A mente dell’art. 4, si prevedono dei contributi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo determinato.

Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali:

  • che assumono giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel settore in questione, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 8.000 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso del 2022, escluse le assunzioni effettuate, ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 69/2017;
  • è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 12.000 per la trasformazione, nel corso del 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato.

 

INPS, PRESTAZIONI

Il regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla gestione INPGI con i redditi da lavoro

INPS, Messaggio 22 novembre 2022, n. 4213

L’INPS – con Messaggio del 22 novembre 2022, n. 4213 – ha fornito alcuni chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero dei Giornalisti, e sui conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

  • trattamenti di invalidità;
  • pensione anticipata, ex art. 1, comma 87, lett. a), legge n. 234/2021;
  • pensione anticipata dei c.d. lavoratori precoci.

Tra le altre cose, l’Istituto chiarisce che a far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. precoci non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 12, decreto legge n. 201/2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori).

 

 

SMART WORKING

Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicati 24 e 25 novembre 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto che, con decorrenza 15 dicembre 2022, sarà disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e immediato.

Al riguardo, al fine di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto MLPS n. 149/2022, il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è differito al 1° gennaio 2023.

Inoltre, con comunicato del 25 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei campi “Pat” e “Voce di tariffa” INAIL per la procedura di lavoro agile.

Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici:

  • 99992000 Ministeri
  • 99990000 Ditta Estera
  • 99990001 Studi Professionali/Altro.

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”.

I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.

 

 

APPROFONDIMENTI

AIUTI DI STATO

Come cambia il regime degli aiuti di stato nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria

La Commissione Europea – con comunicato del 24 novembre 2022 – ha reso noto d’aver approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell’agroindustria.

Per essere ammissibili, le aziende devono aver sospeso le proprie attività nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, fino a 2 milioni di euro per azienda, oppure fino a 250 000 euro per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

In tal senso, la Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi.

In particolare, l’aiuto:

  • non supererà € 250.000 per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 2 milioni di euro per azienda attiva in tutti gli altri settori;
  • sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, par. 3, lett. b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo di crisi.

Pertanto, la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Al tal riguardo, è opportuno ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto alcuni incentivi occupazionali (uno di nuova istituzione, gli altri due prorogati rispetto a precedenti esperienze) la cui fruizione è condizionata, ex art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Andando nel dettaglio:

  • per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero – che spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023 – è alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore ad € 780 mensili e non inferiore a cinque mensilità;
  • in riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, viene prorogato l’esonero contributivo pari 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, di lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età. L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione, nonché per le imprese del settore finanziario). Il riconoscimento del beneficio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

I lavoratori beneficiari non devono aver compiuto il 36° anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali;

  • al fine di promuovere l’assunzione femminile, lo sgravio contributivo totale (con un limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui) è prorogato alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Si tratta di un esonero contributivo del 100%. Il requisito dello svantaggio della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione.

Il beneficio in specie può trovare applicazione anche ai casi di:

  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

DECRETO “AIUTI-TER”

I chiarimenti sull’indennità una tantum prevista dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-ter”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 175/2022 diventa operativa l’erogazione dell’indennità una tantum pari ad € 150, istituita per fronteggiare l’emergenza derivante dalla crisi energetica.

Al riguardo, con la retribuzione di novembre 2022 – a favore dei lavoratori dipendenti che risultano avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 e che non siano titolari di trattamenti di pensione o altre indennità – viene erogata (in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazione pensionistica ovvero di altre indennità erogata dall’INPS) – l’indennità di € 150.

L’indennità una tantum che viene riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS, spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens.

L’INPS – con Messaggio n. 4159/2022 – ha precisato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

L’Istituto, inoltre, ha ricordato che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare l’autocertificazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, che spetta nella misura di € 150 una volta sola.

La verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di € 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Con riferimento ai pensionati e ad altre categorie di soggetti, viene chiarito che tale indennità viene riconosciuta d’ufficio da parte dell’INPS con il mese di novembre 2022, a favore di soggetti residenti in Italia che siano:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • titolari di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad € 20.000.

Ai fini del computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile, viene corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito.

Qualora l’indennità dovesse essere erogata in eccedenza, entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali, è soggetta a notifica dell’indebito.

L’indennità una tantum è riconosciuta anche a:

  • lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum € 200 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022;
  • percettori di NASpI e DIS-COLL;
  • coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022, che sono iscritti alla Gestione separata;
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid-19 previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall’art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  • ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex art. 2222 cod. civ. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata.

 

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dei giornalisti

L’INPS – con Messaggio n. 4213/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro.

I chiarimenti vertono sul regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro e ai conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

  • trattamenti di invalidità;
  • pensione anticipata;
  • pensione anticipata c.d. lavoratori precoci.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che, per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, si devono prendere in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Relativamente ai trattamenti di invalidità, viene ricordato che a decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario entro i limiti normativamente previsti.

Sulle pensioni di invalidità e sull’assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità.

In primis, trova applicazione la disciplina ex art. 1, comma 42, legge n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le seguenti riduzioni:

  • 25% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;
  • 50% dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Tale riduzione precede l’incumulabilità normata dall’art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 e dall’art. 72, legge n. 388/2000.

Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a mente della richiamata legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro.

Le norme richiamate, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

In particolare, le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:

  • dipendente, nella misura del 50% per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;
  • autonomo, nella misura del 30%, fino a concorrenza del 30% del reddito da lavoro autonomo.

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, va considerato che il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.

Quanto all’incumulabilità della pensione anticipata, tale impossibilità decorre fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Infine, a far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. precoci, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ex art. 24, comma 10 e 12, decreto-legge n. 201/2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori).

In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa.

Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì
16/12/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
IRPEF Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
IRPEF Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
IRPEF Addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/12/2022
INPS ex INPGI Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/12/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/12/2022
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Martedì
20/12/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
27/12/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/01/2023
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì
02/01/2023
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
02/01/2023
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Circolare Cliente del 16/11/2022

Circolare Cliente del 16/11/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente 16 novembre 2022

Versione completa

IN BREVE
·         Via libera dal CdM al Decreto Aiuti-quater: sostegni contro il caro energia

·         I chiarimenti dell’AE su fringe benefit 2022 e welfare aziendale

·         Al via lo sportello per chiedere i contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

·         Modalità di calcolo dello sgravio contributivo a favore delle lavoratrici madri

·         Le istruzioni operative INPS sull’esonero contributivo 1,2%

·         Le indicazioni INPS sulla nuova procedura di fruizione del congedo padre e parentale

·         Le nuove regole per dilettanti e professionisti nel lavoro sportivo

APPROFONDIMENTI
·         Ulteriori chiarimenti INPS sullo sgravio dei contributi previdenziali a favore delle lavoratrici madri

·         Recupero riduzione costo del lavoro nel secondo semestre 2022

·         Come cambia il lavoro sportivo e dilettantistico dal 17 novembre 2022

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Via libera dal CdM al Decreto Aiuti-quater: sostegni contro il caro energia

Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 10 novembre 2022

In data 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto “Aiuti-quater”.

Di seguito gli interventi previsti:

  • la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 36 tranche le bollette di luce e gas;
  • l’estensione a dicembre 2022 dei crediti d’imposta energetici;
  • nonché una revisione del Superbonus;
  • l’innalzamento del tetto del contante da 1.000 a 5.000 euro;
  • la riproposizione del credito d’imposta per l’adeguamento dei RT per il 2023;
  • un innalzamento della soglia per il welfare aziendale da 600 a 3.000 euro.

Vediamo nel dettaglio.

Rateizzazione delle bollette – La misura è destinata alle “imprese residenti in Italia” e concede la possibilità di rateizzare fino a 36 rate gli importi “eccedenti l’importo medio contabilizzato” nell’intero 2021 per i consumi:

  • effettuati dal “1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023”
  • e fatturati entro il “31 dicembre 2023”.

Calcolare “l’importo medio contabilizzato” richiede uno sforzo per i consulenti non indifferente. Si spera venga rivisto tale approccio in corso di conversione. La rateizzazione decade, tuttavia, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.

Revisione del Superbonus – Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Tetto al contante – Il tetto alla possibilità di pagare in contanti sale a 5.000 euro.

Bonus RT– Il Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici rilancia il bonus fiscale per le partite Iva che installano un apparecchio per gli scontrini digitali. Per il 2023 è concesso un contributo per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica degli scontrini. Il bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni.

Nuova soglia per il welfare aziendale – Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Liberalizzazione del gas rinviata al 2024 – Posticipo di un anno della fine della maggior tutela gas fissata a gennaio 2023 e allineata  alla scadenza prevista per la completa apertura del mercato elettrico (10 gennaio 2024). La stessa norma contiene poi un allungamento dei tempi previsti per il servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi a opera del Gse (dal 31 dicembre al 31 marzo 2023).

Sconto accise prorogato fino a dicembre – Il decreto Aiuti-quater contiene anche l’estensione dello sconto sui carburanti che sarà prolungato dal 19 novembre al 31 dicembre 2022. La norma prevede quindi che, fino a fine anno, le aliquote di accisa diventino:

  • per la benzina 487,40 euro per mille litri;
  • per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri;
  • per il gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • per il gas naturale usato per autotrazione, infine, zero euro per metro cubo.

Anche l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione resta fissata al 5%.

Rinnovo del contratto degli insegnanti – Si stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE su fringe benefit 2022 e welfare aziendale

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 4 novembre 2022, n. 35/E – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione di € 600, quale fringe benefit, ex art. 12, D.L. n. 115/2022.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3, del TUIR come segue:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da € 258,23 ad € 600.

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di € 600.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via lo sportello per chiedere i contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

Ministero dello Sviluppo, D.M. 9 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022, n. 254 è stato pubblicato il decreto MiSE 9 settembre 2022, recante “Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”.

A decorrere dal 10 novembre 2022, INVITALIA ha “aperto” lo sportello per chiedere i contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, all’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche agli effetti che la crisi ha avuto sulle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime.

Al riguardo, grazie alle risorse stanziate (pari ad € 120.000.000) le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.

Nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 (entrata in vigore del cd. Decreto Aiuti) tali aziende devono:

  • aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019,
  • aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020.

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

Modalità di calcolo dello sgravio contributivo a favore delle lavoratrici madri

INPS, Messaggio 9 novembre 2022, n. 4042

L’INPS – con Messaggio del 9 novembre 2022, n. 4042 – ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

L’Istituto – nello specificare le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo e le condizioni di portabilità dell’esonero – ha ricordato che l’agevolazione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno) si applica a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le istruzioni operative INPS sull’esonero contributivo 1,2%

INPS, Messaggio 7 novembre 2022, n. 4009

L’INPS – con Messaggio del 7 novembre 2022, n. 4009 – ha chiarito che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le indicazioni INPS sulla nuova procedura di fruizione del congedo padre e parentale

INPS, Messaggio 8 novembre 2022, n. 4025

L’INPS – con Messaggio dell’8 novembre 2022, n. 4025 – ha comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata.

Andando nello specifico:

  • Congedo parentale – una volta completati gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, le domande di congedo parentale presentate possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022) e l’8 novembre 2022. Per i periodi di congedo parentale successivi a tale data, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda;
  • Congedo facoltativo del padre – per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre, viene precisato che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022;
  • Lavoratori autonomi – per il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, è possibile fruire delle tutele in attesa della implementazione delle procedure informatiche (che verranno comunicato con successivo Messaggio INPS).

 

LAVORO SPORTIVO

Le nuove regole per dilettanti e professionisti nel lavoro sportivo

D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022, n. 256 è stato pubblicato il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

 

APPROFONDIMENTI

INPS, CONTRIBUZIONE

Ulteriori chiarimenti INPS sullo sgravio dei contributi previdenziali a favore delle lavoratrici madri

A mente dell’art. 1, comma 137, legge n. 234/2021, è stato istituito un particolare sgravio contributivo relativo alle aliquote contributive c/dipendente (nel caso in specie, lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità).

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo.

Pertanto, si rivolge ai seguenti rapporti di lavoro:

  • tempo indeterminato
  • tempo determinato
  • part-time
  • assunzione a scopo di somministrazione
  • apprendistato
  • lavoro domestico
  • contratto intermittente
  • lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001.

Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico esclusivamente della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Al contempo, l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:

  • non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • non è subordinata al possesso, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, del DURC;
  • non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Tale esonero è fruibile a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro, al termine del congedo obbligatorio di maternità, per un massimo di 12 mesi.

Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Al contempo, l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

L’INPS – con Messaggio del 9 novembre 2022, n. 4042 (ad integrazione di quanto declinato nella Circolare del 19 settembre 2022, n. 102) – ha precisato che le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro se poste senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Laddove invece ci sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.

L’esonero in commento è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022, nella misura di:

  • 0,8% per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022
  • 2% per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022.

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  • nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
  • nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Recupero riduzione costo del lavoro nel secondo semestre 2022

L’INPS – con Messaggio n. 4009/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull’aumento pari a 1,2% dell’esonero contributivo a carico dei lavoratori subordinati, ex lege n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

A mente dell’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021 è stato istituito un esonero a favore di tutti i datori di lavoro (pubblici e privati, tranne il settore domestico) e relativo esclusivamente ai lavoratori subordinati, ex art. 2094 cod. civ.

Inizialmente, era stato previsto l’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, pari ad una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS esclusivamente a carico dei lavoratori.

Lo sgravio riguardava la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di € 2.692 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (la fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea).

L’art. 20, D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto Aiuti bis) ha successivamente previsto il potenziamento, da luglio a dicembre 2022, dell’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Pertanto, per il II semestre 2022, è previsto un incremento pari a 1,2% (per un esonero complessivo pari al 2%), applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

L’INPS – con Circolare n. 43/2022 – ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio all’interno del Libro Unico del Lavoro e della denuncia contributiva UniEmens.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

L’INPS – con Messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499 – ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 20, decreto legge n. 115/2022.

In riferimento al valore “L024” presente nell’elemento “CodiceCausale” di “InfoAggcausaliContrib”, l’Istituto evidenzia che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

Ai fini della compilazione del valore “L026”, l’istituto specifica che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

Per la fruizione dell’esonero in misura del 2% i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L094”
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento”AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Ora l’INPS – con Messaggio del 7 novembre 2022, n. 4009 – ha chiarito che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro che nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, possono esporre il valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L097”.

La valorizzazione dell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, possono fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento “AnnoMeseRif” relativo può essere ricorsivo.

I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero esponendo sul codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2% in alternativa all’0,8%, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.

 

LAVORO SPORTIVO

Come cambia il lavoro sportivo e dilettantistico dal 17 novembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256/2022 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 163/2022, contenente la riforma del lavoro sportivo.

Il provvedimento – che entra in vigore il 17 novembre 2022 – prevede misure in materia di rapporto di lavoro si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023.

Da un punto di vista lavoristico viene precisato che il rapporto di lavoro sportivo può essere di natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui si svolge.

Possono essere inquadrati come lavoratori sportivi anche:

  • i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l’espletamento dell’attività sportiva, identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale;
  • i manager;
  • gli addetti agli arbitri, osservatori e analisti dei dati;
  • le nuove figure professionali potranno essere qualificate come subordinati, autonomi o co.co.co.

Nelle società sportive professionistiche saranno instaurati rapporti di lavoro subordinato, salvo eccezioni (ad esempio, quando lo sportivo non sia vincolato a frequentare sedute di allenamento o la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo).

Per le società sportive in caso di rapporto a tempo determinato la durata massima possibile sarà pari a 5 anni, ferma restando la cessione prima della scadenza.

In ambito dilettantistico, sarà possibile ricorrere al lavoro autonomo e alle co.co.co se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive.

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato con giovani atleti a partire dai 15 anni di età (il limite minimo precedente era a 18 anni) fino a 23 anni di età.

Le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di € 15.000,00.

In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto (per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi).

Infine, è ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato e dell’80% per le quelle che gestiscono impianti e piscine.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS ex Enpals Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/11/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/11/2022
INAIL Versamento 4^ rata premio anticipato e saldo Datori  di lavoro Modello F24 on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
21/11/2022
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  3° trimestre 2021 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia Rid bancario
Lunedì
21/11/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/11/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/11/2022
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Mercoledì
30/11/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Mercoledì
30/11/2022
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Mercoledì
30/11/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica

 

Circolare Cliente del 03/11/2022

Circolare Cliente del 03/11/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente

 

IN BREVE,
·         Settore edilizia: le indicazioni operative sulla riduzione contributiva per l’anno 2022

·         Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: chiarite le modalità di regolarizzazione

·         I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui Fondi di solidarietà

·         Il nuovo iter procedurale per l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

·         Fondo Nuove Competenze: pubblicate da ANPAL le nuove FAQ

·         In GU le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

·         Settore agricolo: le retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato e indeterminato

·         INPS: i chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato

·         Omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro ed applicabilità della maxisanzione per lavoro in nero

·         Prorogato il termine ultimo per la comunicazione di attivazione del lavoro agile

 

 

APPROFONDIMENTI
·         Le disposizioni MLPS sull’adeguamento al 31 dicembre 2022 dei Fondi di solidarietà bilaterale

·         Le novità di ANPAL sul costo del lavoro nel Fondo Nuove Competenze

·         Le istruzioni operative INPS sul congedo di paternità obbligatorio

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE,

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Settore edilizia: le indicazioni operative sulla riduzione contributiva per l’anno 2022

Inps, Circolare 28 ottobre 2022, n. 123

L’INPS – con Circolare 28 ottobre 2022, n. 123 – ha reso note le istruzioni operative sulla riduzione contributiva ex art. 29, D.L. n. 244/1995 e s.m.i. per gli operai a tempo pieno del settore edile per il 2022.

Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo all’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.

L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: chiarite le modalità di regolarizzazione

Inps, Messaggio 20 ottobre 2022, n.3805

Con il Messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, l’INPS, anche a seguito delle richieste di chiarimenti presentate, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

Si ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro, che verrà erogata, quindi, una sola volta (one shot) è stata introdotta dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91/2022.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’INPS aveva già fornito le istruzioni per l’erogazione dell’agevolazione. In particolare, con tale documento è stato precisato che l’indennità per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati,si pensi:

  • alla sospensione del rapporto di lavoro;
  • agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO/CIGS;
  • all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA;
  • ai congedi.

Tra gli eventi tutelati, chiarisce ora l’INPS, sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacaledi cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale;
  • nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che:

  • seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentualidella quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’ 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234),
  • in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022,
  • nonabbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

L’Inps chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui:

  • idatori di lavoro che non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla (es. per gli esoneri tutelati o per motivi gestionali relativi a una tardiva dichiarazione resa dalla parte del lavoratore),
  • potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato:

  • l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022,
  • valorizzando il codice recupero “35”.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre nei flussi di competenza del mese di luglio 2022:

  • in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>,
  • con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum 31, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50”,

e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui Fondi di solidarietà

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 21 ottobre 2022, n. 20

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 21 ottobre 2022, n. 20 – ha fornito alcuni chiarimenti sui Fondi di solidarietà, ex artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021.

I Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 devono adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022 ed i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

 

 

DIRITTO DEL LAVORO

Il nuovo iter procedurale per l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 14 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251 è stato pubblicato il decreto MiSE del 14 settembre 2022, recante “Modifiche al decreto 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”.

Il decreto introduce modifiche alle modalità operative del Fondo, volte a perseguire una maggiore efficacia dello strumento, anche attraverso specificazioni nella definizione dell’iter procedurale nonché l’incremento degli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie, e ad orientare l’intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti.

Al riguardo, si segnala che:

  • nell’ambito della convenzione con Invitalia quale ente gestore, è previsto il rimborso delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell’1% delle medesime risorse finanziarie. A decorrere dall’annualità 2024 il predetto limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo, nonché degli eventuali contributi erogati;
  • ai fini della determinazione del numero dei dipendenti ai fini dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, lo stesso è calcolato sulla base dell’attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti;
  • ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d’impresa una specifica istanza, recante, tra l’altro, indicazioni circa l’eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • in caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore dà tempestiva comunicazione al MiSE, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenti compiutamente la struttura dell’operazione di intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di venti giorni dalla suddetta comunicazione, salvo che il MiSE non ravvisi motivi ostativi all’approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all’impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Analogamente, il soggetto gestore adotta la delibera di approvazione qualora, antecedentemente alla decorrenza del termine dei venti giorni di cui al precedente periodo, il Ministro dello Sviluppo Economico comunichi di non ravvisare, per quanto di propria competenza, motivi ostativi.

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondo Nuove Competenze: pubblicate da ANPAL le nuove FAQ

ANPAL, FAQ  del 19 e 25 ottobre 2022

In data 19 ottobre 2022, l’ANPAL ha pubblicato le nuove FAQ riguardanti la gestione del costo del lavoro e la corretta modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.

Successivamente, con news del 25 ottobre 2022, ANPAL ha reso noto d’aver pubblicato una modifica alle FAQ del Fondo Nuove Competenze, relativamente alle modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e modalità di rendicontazione.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In GU le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

D.M. 20 luglio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2022, n. 252 è stato pubblicato il decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 luglio 2022 , recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

  • studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  • opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  • servizi di progettazione;
  • beni pluriennali.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Settore agricolo: le retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato e indeterminato

Inps, Circolare 26 ottobre 2022, n. 121

L’INPS – con Circolare 26 ottobre 2022, n. 121 – ha comunicato di aver effettuato la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2022, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Entro il 25 gennaio 2023 le Strutture territoriali preposte alla rilevazione dei salari contrattuali della provincia dovranno inviare tutta la documentazione relativa alle rilevazioni alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano; queste ultime, previa verifica, provvederanno a collocare i file compilati e la relativa documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise denominate “Regione” o “Coordinamento Metropolitano” entro il 10 febbraio 2023.

 

 

INPS, PRESTAZIONI

INPS: i chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato

INPS, Circolare 27 ottobre 2022, n. 122

L’INPS – con Circolare del 27 ottobre 2022, n. 122 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove regole applicabili alla tutela della genitorialità per i lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione separata, chiarendo i requisiti di spettanza e le modalità di fruizione, con particolare riguardo all’articolazione dei periodi di congedo indennizzati, per quanto riguarda il congedo di paternità, il congedo parentale e le nuove misure introdotti per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio, ex D.Lgs. n. 105/2022 consiste nell’astensione dal lavoro, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

 

 

LAVORO IRREGOLARE

Omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro ed applicabilità della maxisanzione per lavoro in nero

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota prot. n. 2089/2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2089/2022 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro completamente “in nero”, precisando che in taluni casi, la cd. maxisanzione assorbe anche quelle cd. “minori” (non solo nel caso in cui la violazione commessa dal datore di lavoro riguardi la mancata comunicazione di assunzione, ma pure quella di cessazione del rapporto di lavoro).

Al riguardo, l’INL ha precisato che se il rapporto di lavoro è sempre rimasto irregolare, così come accertato dagli organi ispettivi, allora la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro potrà dirsi assorbita dalla maxisanzione (aumentata del 20%, ex art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018).

Attualmente, la suddetta maxisanzione è determinata nel modo seguente:

  • da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 3.600 ad € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 7.200 ad € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Invece, se il rapporto di lavoro è iniziato in modo irregolare e poi è emerso a seguito dell’accertamento ispettivo, allora l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato

 

 

SMART WORKING

Prorogato il termine ultimo per la comunicazione di attivazione del lavoro agile

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato stampa 25 ottobre 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato stampa del 25 ottobre 2022 – ha reso noto che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le nuove comunicazioni telematiche di lavoro agile, il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre è differito al 1° dicembre 2022.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro deve conservare l’accordo individuale per i 5 anni successivi alla sottoscrizione degli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

Inoltre, il modello telematico deve essere trasmesso, anche in modalità massiva REST.

Non è previsto alcun obbligo di inviare nuovamente gli accordi già sottoscritti ed inviati con la procedura ordinaria in vigore fino al 31 agosto 2022.

L’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta e deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonché i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

 

APPROFONDIMENTI

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le disposizioni MLPS sull’adeguamento al 31 dicembre 2022 dei Fondi di solidarietà bilaterale

Forniti dal MLPS i chiarimenti operativi in merito all’adeguamento al 31 dicembre 2022 dei Fondi di solidarietà bilaterale, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021.

Il MLPS – con Circolare n. 20/2022 – ha ricordato che i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, devono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.

In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.

Le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e – qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo – dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione del richiamato accordo collettivo entro il 31 dicembre 2022 (da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV), al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.

Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.

Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto MLPS, di concerto con il MEF d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, la legge di Bilancio 2022 stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01 gennaio 2022, i fondi di assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocate. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”

Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti prevedano una prestazione di assegno ordinario (oggi,  assegno di integrazione salariale) che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.

In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.

Non è sufficiente che il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa ma occorre anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo.

Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni).

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le novità di ANPAL sul costo del lavoro nel Fondo Nuove Competenze

Pubblicati una serie di chiarimenti da parte di ANPAL sul calcolo del costo del lavoro (e la relativa rendicontazione) nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.

Di seguito, le tematiche di maggior interesse.

  • Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?

Il periodo di riferimento per il calcolo del costo orario è costituito dalla data di approvazione dell’istanza, ne consegue che eventuali modifiche contrattuali successive all’approvazione non sono considerate ai fini del calcolo del costo orario. La modalità puntuale di calcolo del costo orario retributivo e contributivo è descritta nel Decreto 275 del 23/09/2022 e nel relativo Allegato tecnico e si basa su un tempo lavorativo annuo standard di 1.720 ore. ANPAL verifica i costi, rendicontati dall’azienda, dell’allegato 4bis di ciascun lavoratore mediante la consultazione delle banche dati dell’INPS. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva. Il lavoratore deve essere dipendente dell’azienda per cui eventuali lavoratori rendicontati che non risultano attivi in azienda alla data di approvazione dell’istanza saranno scartati ai fini del riconoscimento del contributo.

  • Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL?

No, il Fondo Nuove Competenze non rimborsa i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

  • Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell’allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?

No.

  • L’azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?

Il costo orario si calcola applicando il divisore di 1.720.

  • Nell’allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell’allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?

Nell’allegato 4bis devono essere inseriti i costi, relativi ai singoli lavoratori, retributivi e contributivi corrispondenti al mese dell’approvazione dell’istanza.

  • Nelle ipotesi in cui si verificasse un aumento del costo del lavoro non prevedibile per i lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione (quale ad esempio il rinnovo di un CCNL che incrementi la retribuzione oraria), è riconosciuta la possibilità di apportare una variazione al contributo richiesto in fase di rendicontazione?

Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell’istanza.

  • Qualora, nel corso dello svolgimento del progetto approvato, il CCNL applicato alla categoria dei lavoratori impegnati nel progetto FNC subisca modifiche, con l’inserimento di nuovi livelli contributivi e/o incrementi sulla retribuzione mensile, è possibile rendicontare in fase di 4 saldo un importo più elevato senza però richiedere un importo maggiore di quello richiesto a preventivo?

Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell’istanza.

 

In data 25 ottobre 2022, con successiva FAQ, ANPAL ha chiarito che la dichiarazione sul costo del lavoro ed eventualmente la modifica a sistema dei dati quantitativi a saldo e degli allegati 4bis e 5bis (ai sensi del comma 4, Decreto ANPAL n. 275/2022), possono essere fatte solo dal soggetto richiedente dell’istanza.

Qualora il soggetto richiedente sia un delegato e non sia nelle condizioni di effettuare la dichiarazione richiesta, è necessario che il rappresentante legale richieda la modifica del soggetto richiedente, indicando attraverso il modulo di contatto di inserire i dati del rappresentante legale quale soggetto richiedente, allegando una visura aggiornata.

Nel caso si desideri inserire quale soggetto richiedente un nominativo diverso da quello del rappresentante legale ossia un nuovo delegato, è necessario allegare una visura aggiornata, una nuova delega e anche copia di un documento di identità del rappresentante legale e del delegato.

Il nuovo delegato dovrà essere a sua volta registrato come utente su MyANPAL, secondo le istruzioni fornite nel manuale Registrazione utente, disponibile su AnpalDocs alla sezione Manuali MyANPAL.

Nella richiesta di variazione, è necessario verificare la e-mail per le notifiche e richiederne la modifica, qualora sia cambiata.

 

 

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni operative INPS sul congedo di paternità obbligatorio

L’INPS – con Circolare n. 122/2022 – ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alle disposizioni per la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo a quello di maternità.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo;
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.

Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni.

Il congedo:

  • spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico;
  • non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Tale congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative.

In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.

In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.

Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:

  • per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
  • per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 41/2006;
  • per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le indicazioni della Circolare n. 182/2021;
  • per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.

L’indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. Al riguardo, l’Inps precisa che i datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l’indennità di congedo obbligatorio anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI).

L’indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro.

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, i padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.

La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’Istituto, i lavoratori padri devono presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS.

Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.

I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
10/11/2022
Mod.730 I Caf e i professionisti abilitati comunicano al Sostituto d’imposta il risultato dell’elaborazione del modello 730/2022 integrativo Caf e professionisti abilitati Comunicazione telematica o cartacea (730/4)
Giovedì
10/11/2022
Mod.730 I Caf e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730/2022 integrativi trasmettono all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate Caf e professionisti abilitati Comunicazione telematica
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPS ex Enpals Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/11/2022
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/11/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/11/2022
INAIL Versamento 4^ rata premio anticipato e saldo Datori  di lavoro Modello F24 on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
21/11/2022
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  3° trimestre 2021 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia Rid bancario
Lunedì
21/11/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/11/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/11/2022
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Mercoledì
30/11/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Mercoledì
30/11/2022
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Mercoledì
30/11/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica

 

Circolare Cliente del 03/10/2022

Circolare Cliente del 03/10/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente 3 ottobre 2022

Versione completa

IN BREVE
·         Agenzie di viaggi e tour operator: decontribuzione per i datori di lavoro privati

·         INPS: ulteriori chiarimenti sullo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti

·         Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Aiuti-ter”: indennità una tantum

·         Pubblicata in Gazzetta Ufficiale le legge di conversione del Decreto “Aiuti-bis”

·         Adeguato dal MLPS il Fondo integrazione salariale con le novità del 2022

·         Congedo di maternità: novità sulla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità

·         I chiarimenti MLPS sulle novità introdotte dal Decreto “Trasparenza”

·         Lavoratrici madri settore privato: istruzioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali

·         INPS: le novità sull’Assegno Unico Universale dopo la conversione in legge del  decreto “Semplificazioni”

·         Prorogato al 14 ottobre il termine di compilazione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile

APPROFONDIMENTI
·         I primi chiarimenti INPS sul bonus € 200 per i lavoratori autonomi disciplinato dal decreto “Aiuti-ter”

·         Decreto Trasparenza e rapporti di lavoro: i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

·         Gli ulteriori chiarimenti INPS sulla fruizione dell’AUU

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Agenzie di viaggi e tour operator: decontribuzione per i datori di lavoro privati

INPS, Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549

L’INPS – con Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549 – ha fornito le istruzioni operative sulla decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Al riguardo, l’INPS – al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali – ha svolto le seguenti attività:

  • ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice ATECO, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della Legge n. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022;
  • ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
  • ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi.

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dal comma 2-ter dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 4/2022, esporranno nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022”; i medesimi datori di lavoro nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Il datore di lavoro che ha ricevuto l’esito di «accolta parziale provvisoria» alla sua richiesta di esonero può proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni, cioè entro il 13 ottobre.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

INPS: ulteriori chiarimenti sullo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti

INPS, Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499

L’INPS – con Messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, relativamente allo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti.

In riferimento al valore “L024” presente nell’elemento “CodiceCausale” di “InfoAggcausaliContrib”, l’Istituto evidenzia che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori”, l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

Ai fini della compilazione del valore “L026”, l’istituto specifica che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

Per la fruizione dell’esonero in misura del 2% i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L094”
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento”AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

  • nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L095”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità,l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a € 224;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Aiuti-ter”: indennità una tantum

D.L. 23 settembre 2022, n. 144; MLPS, D.M. 19 agosto 2022; INPS, Circolare 26 settembre 2022, n. 103

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223, è stato pubblicato il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“.

Tra le altre cose, il provvedimento disciplina l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di € 150 per il mese di novembre 2022 a favore di:

  • lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
  • soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l’anno 2021, non superiore ad € 20.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32, comma 8, decreto legge n. 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
  • coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli artt. 1 e 15, D.Lgs. n. 22/2015;
  • coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, ex art. 32, legge n. 264/1949;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 20.000 per l’anno 2021;
  • soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
  • collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 20.000 per l’anno 2021;
  • lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 20.000 per l’anno 2021;
  • lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata;
  • nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il decreto in commento, inoltre, prevede la revoca di ogni beneficio statale percepito nei 10 anni antecedenti per i datori di lavoro che cessino definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura.

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. “Aiuti-bis”

Legge 21 settembre 2022, n. 142

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221 è stata pubblicata la legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Da un punto di vista lavoristico, la legge n. 142/2022 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022:

  • del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
  • del diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • sulla base delle valutazioni dei medici competenti, del diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente,  nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • della possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro in modalità semplificata lo smart working (solo nome del lavoratore, inizio e cessazione del lavoro agile) e la facoltà di attivare il lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale.

In merito a tale ultimo punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato stampa 28 settembre 2022 – ha ricordato che la legge di conversione del cd. Decreto “Aiuti-bis” ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato (in assenza, quindi, della sottoscrizione dell’accordo individuale). In tal modo, potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria, ex D.M. 22 agosto 2022, n. 149.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Adeguato dal MLPS il Fondo integrazione salariale con le novità del 2022

MLPS, D.M. 21 luglio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022, n.  220 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Sono destinatari delle prestazioni erogate dal suddetto Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre o, a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.

Sono previsti i seguenti limiti di durata massima complessiva:

  1. fino a 5 dipendenti: 13 settimane in un biennio mobile;
  2. più di 5 dipendenti: 26 settimane in un biennio mobile.

L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo:

  1. fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
  2. più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

In caso di utilizzo del Fondo è stabilita inoltre una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.

 

CONGEDO DI MATERNITÀ

Congedo di maternità: novità sulla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità

INPS, Circolare 29 settembre 2022, n. 106

L’INPS – con Circolare 29 settembre 2022, n. 106 – ha fornito nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, ex art. 20, D.Lgs. n. 151/2001 e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

Al riguardo, l’Istituto ha comunicato che viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.

Al contempo, permane l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

L’Istituto continuerà ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, verificherà:

  • che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza;
  • l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli;
  • l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell’indennità. Infatti, posto che l’opzione della flessibilità non deve comportare conseguenze sulla misura dell’indennità, che deve, comunque, essere di cinque mesi (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo lo stesso, anziché due mesi prima e tre mesi dopo), ciò non altera il principio generale che durante i cinque mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.

 

DIRITTO DEL LAVORO

I chiarimenti MLPS sulle novità introdotte dal Decreto “Trasparenza”

MLPS, Circolare 20 settembre 2022, n. 19

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 20 settembre 2022, n. 19 – ha fornito alcune indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022 (cd. “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Con riferimento all’orario di lavoro programmato, le informazioni devono riguardare, più che la generale disciplina legale, i riferimenti al contratto collettivo nazionale e agli eventuali accordi aziendali che regolano il tema dell’orario nel luogo di lavoro.

In tal senso, le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.

Quanto alla previdenza e assistenza, le informazioni dovranno essere fornite dal datore di lavoro anche alla luce della specificità della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, rappresentando al lavoratore, ad esempio, la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

Lavoratrici madri settore privato: istruzioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali

INPS, Circolare 19 settembre 2022, n. 102

L’INPS – con Circolare 19 settembre 2022, n. 102 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

Al riguardo, si ricorda che la Legge n. 234/2021 ha introdotto, in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Tale esonero si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:

  • non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • non è subordinata al possesso, ex 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, del DURC;
  • non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le novità sull’Assegno Unico Universale dopo la conversione in legge del decreto “Semplificazioni”

INPS, Messaggio 27 settembre 2022, n. 3518

L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2022, n. 3518 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 73/2022, che ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.

Inoltre, il provvedimento in specie ha definito nuove disposizioni per potere beneficiare dell’AUU in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

L’AUU spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

 

PARI OPPORTUNITÀ

Prorogato al 14 ottobre il termine di compilazione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile

MLPS, Comunicato stampa 28 settembre 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato 28 settembre 2022 – ha reso noto che, ​nelle more del perfezionamento del Decreto Interministeriale MLPS/Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, di modifica del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, è stata prorogata la data di scadenza per la compilazione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile.

Il nuovo termine è fissato al 14 ottobre 2022.

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

I primi chiarimenti INPS sul bonus € 200 per i lavoratori autonomi disciplinato dal decreto “Aiuti-ter”

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, n. 224 è stato pubblicato il Decreto MLPS 19 agosto 2022, recante “Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

L’INPS – con Circolare del 26 settembre 2022, n. 103 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022, ex art. 33, D.L. n. 50/2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (200 euro + 150 euro).

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  2. essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  3. essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  4. avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  5. non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  6. non essere percettore delle prestazioni, ex artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.

Il richiedente l’indennità è tenuto a rilasciare, ex D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
  4. di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  5. di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
  6. di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
  7. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Gli interessati dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della circolare n. 103/2022.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in commento, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Le indennità in commento non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR.

 

DIRITTO DEL LAVORO

Decreto Trasparenza e rapporti di lavoro: i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 20 settembre 2022, n. 19 – ha fornito indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022 (cd. “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.

L’obbligo informativo, tuttavia, non è assolto (a parere del MLPS e, contrariamente, a quanto sostenuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 4/2022) con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva.

Nel dettaglio, la Circolare MLPS rende note le seguenti disposizioni.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti, indicando anche le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi (il provvedimento di prassi si riferisce alle ferie e ai congedi retribuiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, nonché alla disciplina contenuta nel contratto collettivo soggettivamente applicabile al rapporto: in tal senso, rilevano esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è obbligo di comunicazione di quelli per cui non è prevista la corresponsione della retribuzione).

Nonostante con il termine congedo si intenda qualsiasi forma di astensione temporanea maggiormente incidenti sul rapporto di lavoro, il MLPS ritiene che l’obbligo di informazione per il datore di lavoro riguardi solo quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come tali, tra cui:

  • congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, ex D.Lgs. n. 151/2001;
  • congedo per cure per gli invalidi, ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011;
  • congedo per le donne vittime di violenza di genere, ex art. 24, D.Lgs. n. 80/2015.

Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di indicare l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento: sono tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo. Con riferimento invece agli elementi variabili della retribuzione, il datore di lavoro è tenuto ad indicare al lavoratore, in base a quali criteri saranno effettuati il riconoscimento e la corresponsione degli stessi (in tal senso, le misure di welfare aziendale o i buoni pasto, non rientrando ordinariamente nell’assetto retributivo, non sono oggetto dell’informativa, salvo che non siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali come componenti dell’assetto retributivo).

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile: le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.

Nel caso di variazioni dell’orario di lavoro successivamente intervenute, l’informativa si rende necessaria solo in presenza di modifiche che incidono sull’orario di lavoro in via strutturale o per un arco temporale significativo, fermo restando il rispetto della legge e del contratto collettivo soggettivamente applicabile al rapporto di lavoro (in caso di lavoro a turni e di lavoro multi-periodale: sarà sufficiente indicare che il lavoratore viene inserito in detta articolazione oraria e rendere note le modalità con cui allo stesso saranno fornite informazioni in materia).

Al riguardo, il MLPS ha precisato che il medesimo principio si applica alle fattispecie di orario di lavoro discontinuo, per le attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro (ad esempio nel caso di portieri, custodi, guardiani, fattorini, ecc.).

La Circolare in commento chiarisce, inoltre, che ulteriori obblighi informativi sono previsti nel caso che il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

In tal caso, è necessario distinguere la fattispecie in cui il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che siano:

  • finalizzati a realizzare un procedimento decisionalein grado di incidere sul rapporto di lavoro: l’obbligo dell’informativa sussiste anche nel caso di intervento umano meramente accessorio. Il decreto legislativo, in sostanza, richiede che il datore di lavoro proceda all’informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi all’attività decisionale di sistemi automatizzati (non è necessario procedere all’informativa nel caso, ad esempio, della rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua una attività interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale);
  • incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori (com’è noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo di tali sistemi automatizzati, quali, ad esempio, tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.);

Infine, il MLPS ricorda che la durata massima del periodo di prova è pari a sei mesi, termine che può essere ridotto dai contratti collettivi, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Nel caso di contratto a tempo determinato, il periodo di prova è fissato proporzionalmente alla durata massima del contratto, entro i limiti previsti ex lege, e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Inoltre, in caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova.

Con la Circolare n. 19/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiamato il principio di effettività del periodo di prova, ricordando che lo stesso è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza, non soltanto in presenza di eventi quali:

  • malattia,
  • infortunio,
  • congedo di maternità/paternità obbligatori,
  • congedi e i permessi, ex lege n. 104/1992.

 

INPS, PRESTAZIONI

Gli ulteriori chiarimenti INPS sulla fruizione dell’AUU

L’INPS – con Messaggio n. 3518/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le novità normative introdotte dalla legge di conversione del decreto cd. Semplificazioni alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Le nuove regole di determinazione dell’importo spettante si applicano con decorrenza da marzo 2022 e rendono dunque talvolta necessario un ricalcolo delle differenze.

Com’è noto, la legge n. 122/2022 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2022) ha introdotto le seguenti novità:

  • precisazioni sui nuclei familiari orfanili;
  • l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di € 175 mensili per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000 limitatamente all’anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
  • la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di € 85 ad un massimo di € 105), viene estesa e applicata, limitatamente all’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
  • dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di € 80 mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di € 85 mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;
  • nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di € 120 al mese per l’anno 2022.

Andando nel dettaglio, l’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo marzo 2022 – febbraio 2023) in presenza di figli maggiorenni disabili senza limiti di età è equiparato ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Al riguardo l’INPS ha specificato che:

  • nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni;
  • per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

Quanto alla maggiorazione transitoria per i figli disabili, per l’annualità 2022 (periodo marzo 2022 – febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria è dovuto in presenza di un ISEE non superiore ad € 25.000 e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di Assegni al Nucleo Familiare, viene maggiorato di € 120 mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari ad € 120 mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

Infine, relativamente all’adeguamento dell’AUU da marzo 2022, le novità si applicano con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 (incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023). Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai relativi conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Invece, per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
10/10/2022
INPS lav. dom. Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente Datori di lavoro domestico Inps via telematica – Tramite Contact Center – Bollettino Mav
Lunedì
10/10/2022
Fondi Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello FN – 001 BNL
Lunedì
10/10/2022
Fondi Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello C/01 BNL
Lunedì
10/10/2022
Fondi Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello FN – 001 BNL
Lunedì
10/10/2022
Mod.730 Il dipendente comunica al sostituto d’imposta di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF Contribuenti/dipendenti Comunicazione
Lunedì
17/10/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori  di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
INPS ex Enpals Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale:  rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/10/2022
INPS ex INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì
17/10/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
20/10/2022
Fondi Previndapi  denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Giovedì
20/10/2022
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Giovedì
20/10/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
25/10/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
25/10/2022
Mod.730 Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati  e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello730/2021 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato Presentazione
Lunedì
31/10/2022
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Lunedì
31/10/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/10/2022
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Lunedì
31/10/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì
31/10/2022
Mod.770 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2022 Sostituto d’imposta Trasmissione telematica

Circolare Cliente del 15/07/2022

Circolare Cliente del 15/07/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente 15 luglio 2022

Versione completa

IN BREVE
·         Incentivi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, cambia il modello

·         Istituiti dall’Agenzia Entrate codici tributi inerenti l’eccedenza del massimale del Temporary Framework

·         Le nuove modalità di richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali

·         Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla certificazione della parità di genere

·         Come cambia il Reddito di Cittadinanza dopo la conversione in legge del Decreto “Aiuti”

·         Siglato il Protocollo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

·         Settore dello spettacolo: via libera definitivo al riordino della disciplina

·         Tirocini extracurriculari e legge di Bilancio 2022: i chiarimenti dell’INL

·         I chiarimenti dell’INL sulla procedura di asseverazione e concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE

APPROFONDIMENTI
·         Altro tassello per la parità di genere: pubblicato il DPCM

·         Le novità più rilevanti della conversione in Legge del Decreto “Aiuti”

·         L’intervento dell’INL sulle verifiche semplificate dei CdL in caso di nulla osta per i lavoratori stranieri

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Incentivi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, cambia il modello

Inps, Messaggio 11 luglio 2022, n. 2766

La disciplina degli incentivi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza – contenuta nell’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26– è stata modificata dall’art. 1, comma 74 , lettera g), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Per effetto di tale intervento normativo, in particolare:

  • sono state estese le fattispecie contrattuali incentivabili: l’esonero, infatti, si applica anche a favore delle assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
  • è stato eliminato in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto.

Ora, con il Messaggio 11 luglio 2022, n. 2766 , l’Inps ha reso nota l’avvenuta modifica del modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”, presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le citate modifiche, sia in ordine all’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Istituiti dall’Agenzia Entrate i codici tributi inerenti l’eccedenza del massimale del Temporary Framework

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2022, n. 35

L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 5 luglio 2022, n. 35 – ha reso noto d’aver istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti COVID-19 eccedenti il massimale del cd. Temporary Framework.

Com’è noto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero ed è esclusa la possibilità di compensazione delle somme.

Per la restituzione spontanea e il versamento degli interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
  • “8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione Europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • € 290.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • € 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • € 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le nuove modalità di richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali

INPS, Messaggio dell8 luglio 2022, n. 2743

L’INPS – con Messaggio dell’8 luglio 2022, n. 2743 – è intervenuto sulle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Istituto al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig, per gli eventi di sospensione, ovvero di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.

L’Istituto ha comunicato che sono stati rilasciati in produzione i seguenti servizi:

– acquisizione Uniemens-Cig (UNI41);

– eliminazione Uniemens-Cig (UNI41).

Nello specifico, il “Servizio di acquisizione Uniemens-Cig” è accessibile nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”.

Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.

Invece, il “Servizio di eliminazione Uniemens-Cig” è accessibile dal Portale dell’Istituto, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”.

Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi.

L’utente inserisce in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione).

L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca.

 

PARI OPPORTUNITÀ

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla certificazione della parità di genere

D.P.C.M. 29 aprile 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2022, recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità“.

I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022), contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Come cambia il Reddito di Cittadinanza dopo la conversione in legge del Decreto “Aiuti”

AS 2668/2022

In data 14 luglio 2022 è stato approvato definitivamente, con voto di fiducia, in Senato, il Decreto “Aiuti”. In sede di conversione in legge è stata introdotta una rilevante novità in tema di Reddito di Cittadinanza.

Le offerte di lavoro purché congrue potranno essere proposte anche da datori di lavoro privati e la mancata accettazione da parte del cittadino che in quel momento sta godendo del reddito di cittadinanza verrà comunicata al Centro per l’Impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza dal beneficio (rifiuto di due offerte di lavoro congrue).

In tal senso, per offerta congrua si intende l’offerta:

  • coerente con le esperienze e competenze maturate;
  • con uno stipendio non inferiore a quello del Reddito di Cittadinanza;
  • che soddisfa dei parametri relativi alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio;
  • che tenga conto anche dei mezzi di trasporto pubblico e dei tempi di trasferimento mediante l’utilizzo degli stessi.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

Siglato il Protocollo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicato 30 giugno 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 30 giugno 2022 – ha reso nota l’avvenuta stipula del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi, sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza (in particolare, il 14 marzo 2020, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021), sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Di seguito, le novità introdotte:

  • Informazione – Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo delle mascherine per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio;
  • Controllo della temperatura – I lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
  • Appalti – In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
  • Pulizia e sanificazione – Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
  • Igiene personale – Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Il personale è tenuto a lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.
  • Mascherine – Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo, anche se attualmente sono obbligatorie solo per alcuni settori come trasporti e sanità. Il datore di lavoro, su indicazione del medico competente o del RSPP, per specifiche mansioni e contesti lavoratori, individua i gruppi di lavoratori che sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2, con particolare attenzione ai soggetti fragili;
  • Gestioni spazi comuni – L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Il datore di lavoro deve provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Il datore di lavoro deve anche garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
  • Ingressi – Il datore di lavoro deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Inoltre deve dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
  • Gestione persona sintomatica in azienda – Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP2;
  • Sorveglianza sanitaria – Devono essere ripristinate le visite mediche previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. Il medico competente deve attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale attualmente prorogata al 31 luglio 2022;
  • Lavoro agile – Attualmente lo smart working semplificato (quello senza accordo individuale) è prorogato al 31 agosto 2022;
  • Lavoratori fragili – Le parti sociali chiedono la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure per i lavoratori fragili (diritto allo smart working fino al 31 luglio 2022 oppure assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero per chi non può svolgere l’attività a distanza fino al 30 giugno 2022).

 

SPETTACOLO

Settore dello spettacolo: via libera definitivo al riordino della disciplina

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicato Stampa 13 luglio 2022

In data 13 luglio 2022, il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge proposto dai ministri Orlando e Franceschini recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.

Il provvedimento si propone di attribuire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività.

In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Nello specifico, si prevede:

  • il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
  • la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
  • specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
  • tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
  • riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
  • l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
  • l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
  • l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
  • la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

 

STAGE E TIROCINI

Tirocini extracurriculari e legge di Bilancio 2022: i chiarimenti dell’INL

INL, Nota 11 luglio 2022, n. 1451

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 11 luglio 2022, prot. n. 1451 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai tirocini extracurriculari, dopo l’entrata in vigore della legge n. 234/2021.

A mente dell’art. 1, comma 723, legge n. 234/2022 “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Relativamente all’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021), l’INL ha chiarito che è applicabile il trattamento sanzionatorio declinato in precedenza, qualora il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

I chiarimenti dell’INL sulla procedura di asseverazione e concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE

INL, Circolare 5 luglio 2022, n. 3

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 5 luglio 2022, n. 3 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura di asseverazione inerente la concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra UE.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

APPROFONDIMENTI

PARI OPPORTUNITÀ

Altro tassello per la parità di genere: pubblicato il DPCM

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2022, recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità“.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Le imprese di dimensione inferiore possono comunque adempiere ma su base volontaria.

La mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

In attuazione di quanto previsto dal Codice delle pari opportunità, il decreto interministeriale 29 marzo 2022 stabilisce che il rapporto sia redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.

Le aziende, in particolare, sono chiamate a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo dedicato.

A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Per accedere a tale applicativo, le aziende possono utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal MLPS.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il medesimo servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.

Gli enti di certificazione non dovranno solo esaminare semplici progetti o documenti programmatici, bensì valutare tutte le misure adottate in concreto dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale, gestione delle differenze di genere, tutela della maternità, etc.Il rilascio di tale certificazione comporterà dei vantaggi:

  • per le aziende private, che avranno accesso, tra gli altri, a un miglior punteggio nelle graduatorie degli appalti e ad un esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori (nel limite dell’1% e di € 50.000 annui);
  • per i lavoratori, che avranno la parificazione dei propri diritti e si troverebbero a lavorare in contesti sempre meno discriminatori e più inclusivi (contribuendo così alla creazione di un “social climate” virtuoso, anche nell’ambito delle sempre crescenti politiche aziendali “ESG-oriented”).Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, qualora sulla base dell’informativa aziendale e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, ex art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticità, potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.

Limitatamente al biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022.

Per i bienni successivi, il termine è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Le novità più rilevanti della conversione in Legge del Decreto “Aiuti”

Convertito definitivamente in legge (con voto di fiducia al Senato il 14 luglio 2022), il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

La novità più rilevante in ambito lavoristico attiene al Reddito di cittadinanza: al riguardo, le offerte di lavoro da parte di datori di lavoro privati varranno come quelle avanzate attraverso i Centri per l’Impiego. Rispettando i meccanismi della “congruità” (es. la distanza tra luogo di residenza e possibile luogo di lavoro), tali “posti di lavoro” faranno numero nel conteggio dei rifiuti che portano alla perdita del sussidio.

Pertanto, dopo due no ad offerte “congrue”, d’ora in poi sia per il tramite del canale “pubblico che per quello “privato”, se si vorrà mantenere il reddito si sarà costretti necessariamente ad accettare.

Con il terzo rifiuto, non si avrà più diritto al beneficio. Per la piena vigenza della suddetta novità, sarà necessaria l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Al riguardo è opportuno ricordare che il beneficio economico è costituito da due elementi:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare, fino ad € 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, incrementabile fino ad € 7.560 annui per gli over 67;
  • una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di € 3.360 annui o di € 1.800 annui per gli over 67.

La domanda può essere presentata presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, nonché presso i CAF e/o Patronati.

L’erogazione del beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il valore mensile è pari a 1/12 del valore calcolato su base annua.

Dopo qualche giorno dall’accoglimento della domanda, Poste Italiane invita il beneficiario a ritirare l’apposita carta prepagata.

Il godimento del beneficio è riconosciuto per il periodo di sussistenza dei requisiti e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi.

Il rinnovo può essere effettuato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Il beneficiario è tenuto a comunicare, nel termine di 15 giorni, ogni variazione che comporti la perdita delle condizioni di attivazione.

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione obbligatoria di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare, pena l’improcedibilità della domanda.

Tale dichiarazione è facoltativa in caso di componente con disabilità ed è invece del tutto esclusa per gli over 67 o i titolari di pensione diretta.

Possono inoltre esserne esonerati i componenti con carichi di cura.

I beneficiari devono stipulare, presso il Centro per l’Impiego, un Patto per Il Lavoro, mediante il quale si impegnano a:

  • registrarsi sulla dedicata piattaforma digitale e consultarla quotidianamente nella ricerca attiva del lavoro;
  • presentarsi presso il Centro per l’Impiego per la verifica mensile della ricerca attiva del lavoro a pena di decadenza del sussidio;
  • accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
  • sostenere colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione;
  • accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, a pena di decadenza dal beneficio.

La non veridicità delle dichiarazioni e/o informazioni trasmesse all’INPS, nonché l’omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, determina da parte di quest’ultima l’immediata revoca del beneficio con restituzione di quanto indebitamente percepito.

Inoltre, è prevista anche la reclusione:

  • da 2 a 6 anni di reclusione se al fine di ottenere indebitamente il beneficio si rendono o si utilizzano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero vengano omesse informazioni dovute;
  • da 1 a 3 anni di reclusione se non si comunicano le variazioni del reddito o del patrimonio immobiliare, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione.

Sempre in tema di RdC, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 5 luglio 2022, prot. n. 5824 – ha fornito alcuni chiarimenti sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione della misura in commento.

Com’è noto, la Conferenza Unificata del 1° agosto 2019 e la successiva Circolare MLPS del 14 gennaio 2020, n. 187 avevano chiarito che l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC riguardava i lavoratori che conservavano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui avessero ricavato un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

La legge n. 234/2021 ha modificato il richiamato art. 13 del TUIR, variando i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione nel modo seguente:

  • lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00 (invece di € 8.145);
  • lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita IVA): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00 (invece di € 4.800).

L’ampliamento della platea di soggetti che, ancorché lavorando, conservano lo status di disoccupati ha un riscontro sotto vari profili:

  • relativamente alle politiche attive del lavoro, ci saranno più cittadini che verranno presi in carico dai CPI (es. nel programma GOL);
  • per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, aumenteranno i beneficiari esonerati dai relativi obblighi;
  • in merito alle agevolazioni contributive in caso di assunzioni di donne “svantaggiate”, viene incrementato il numero delle cd. persone prive di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6/24 mesi.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

L’intervento dell’INL sulle verifiche semplificate dei CdL in caso di nulla osta per i lavoratori stranieri

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 3/2022 – ha fornito le prime indicazioni in merito alla procedura semplificata per le verifiche effettuate dallo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extracomunitario.

Com’è noto, le verifiche della suddetta procedura semplificata sono infatti demandate – in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – ai/alle:

  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

I criteri di valutazione individuati sono i seguenti:

  • capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
  • equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
  • fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
  • numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ex D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
  • tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore ad € 30.000 annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.

Il professionista, ovvero, l’organizzazione datoriale devono acquisire:

  1. il DURC, che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
  2. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
  3. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa, ex art. 3, D.L. n. 12/2002 concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
  4. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
  5. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
18/07/2022
Lunedì
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria. Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. Committenti Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente. Datori  di lavoro Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
18/07/2022
Lunedì
INPS ex Enpals Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente. Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
18/07/2022
Lunedì
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
18/07/2022
Lunedì
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
20/07/2022
Mercoledì
Fondi Previndapi  denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
20/07/2022
Mercoledì
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
20/07/2022
Mercoledì
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
25/07/2022
Lunedì
Mod.730 Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio.  Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e  presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale Consegna e invio telematico
25/07/2022
Lunedì
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
01/08/2022
Lunedì
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
01/08/2022
Lunedì
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
01/08/2022
Lunedì
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
01/08/2022
Lunedì
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Circolare Cliente del 27/06/2022

Circolare Cliente del 27/06/2022 150 150 His spa Milano

Al via l’Avviso pubblico #RiParto: un aiuto al rientro al lavoro delle madri

Finanziamento di progettualità in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2022, n. 135 è stato pubblicato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, recante “Avviso pubblico #RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”.

Tale iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un figlio.

Premessa

Negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di interventi normativi finalizzati al miglioramento dell’occupazione (quantitativa e qualitativa) femminile, principalmente attraverso una serie di misure legate al PNRR (principalmente, bandi sull’autoimprenditorialità gestiti dal MiSE).

Com’è noto, la Missione 5, Componente 1 del PNRR “Politiche del lavoro” prevede una specifica sezione per le donne.

Relativamente all’incremento dell’imprenditorialità femminile, il PNRR si prefigge l’obiettivo di innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. In particolare, il progetto, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto, è volto a:

– Promuovere l’imprenditoria femminile, sistematizzando e ridisegnando gli attuali strumenti di sostegno rispetto a una visione più aderente ai fabbisogni delle donne.

– Sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile (digitalizzazione delle linee di produzione, passaggio all’energia verde, ecc.).

– Sostenere l’avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso la definizione di un’offerta che sia in grado di venire incontro alle necessità delle donne in modo più puntuale (mentoring, supporto tecnico-gestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.).

– Creare un clima culturale favorevole ed emulativo attraverso azioni di comunicazione mirate che valorizzino l’imprenditorialità femminile, in particolare, presso scuole e università.

In tale contesto più generale, si inserisce anche la nuova modalità di presentazione del rapporto biennale della situazione personale maschile e femminile.

Il PNRR, infatti – oltre all’imprenditoria femminile – parla espressamente di certificazione della parità di genere. Al riguardo, in attuazione dell’art. 46 del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, il D.M. 29 marzo 2022, firmato di concerto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell’allegato A del decreto, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del MLPS, https://servizi.lavoro.gov.it, entro il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l’applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
L’applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.

Tali nuovi interventi normativi riguardano, però, anche il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Nei mesi scorsi è stato approvato il provvedimento denominato Family Act che ha, tra gli altri obiettivi, quello di:

– promuovere la genitorialità, conciliandola col mondo del lavoro attraverso il sostegno all’educazione dei figli;

– riordinare la disciplina dei congedi parentali di maternità e paternità;
– incentivare il lavoro femminile.

In tal senso, le misure previste nella legge delega riguardano:

– il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;

– la disciplina dei congedi parentali: maternità e paternità;

– l’incentivazione del lavoro femminile e l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro;

– il sostegno per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani;

– il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari.

La panoramica appena elencata si arricchisce anche dell’Avviso pubblico #RiParto, l’iniziativa prevista dall’art. 1, commi 23 e 24, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si inserisce nell’ambito della missione istituzionale di competenza del Dipartimento per le Politiche della Famiglia di impulso e promozione di buone pratiche a tutti i livelli, pubblico e privato, da promuovere e poi monitorare ai fini della replicabilità e messa a sistema sul territorio nazionale. Nell’analisi che segue, il dettaglio dell’Avviso de quo.

Le caratteristiche generali dell’Avviso pubblico #RiParto

La legge di Bilancio 2021 aveva previsto che al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia si incrementava di 50 milioni di euro il Fondo ex art. 19, comma 1, D.L. n. 223/2006, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Ora il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’Avviso pubblico “#RiParto – percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance“.

L’iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un figlio.

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • le imprese, ai sensi dell’art. 2082 c.c. e dell’art. 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale;
  • i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Andando nel dettaglio:

– a mente dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”;


– a mente dell’art. 2083 c.c. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
”.

Al contempo, l’art. 2359 c.c. recita “Sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.


Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati
”.

Imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) e individuando un capofila che presenti una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche dell’agevolazione

L’Avviso prevede 3 mesi di tempo per costruire il progetto di welfare aziendale finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e a favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

Le imprese dovranno inoltrare i progetti alla PEC AvvisoRiParto@pec.governo.it entro il 5 settembre 2022, alle ore 12.

Tra gli altri documenti, alla domanda dovrà essere allegata:

– una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare;

– il piano finanziario.

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:

  • tra un minimo di € 15.000,00 e un massimo di € 50.000,00 per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 100.000,00 per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese).  Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 80.000,00 e un massimo di € 250.000,00 per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 200.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta.

Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e soggetti del privato sociale.

Per “reti” si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all’impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione – che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento – è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo.

La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.

Destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.

Circolare Cliente del 16/06/2022

Circolare Cliente del 16/06/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente
IN BREVE
·         Apprendistato di I livello: chiarimenti del Ministero del Lavoro

·         Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello: chiarimenti INPS

·         Sgravio contributivo per le assunzioni di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

·         Rideterminate le indennità di trasferta e reperibilità nel CCNL Metalmeccanica Industria

·         I chiarimenti dell’AE sulle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi

·         Al via l’esonero contributivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione

·         Termini e modalità di presentazione delle domande per il Fondo imprese creative

·         Le istruzioni operative INPS sul bonus € 200

·         Minimale contributivo per le cooperative, criteri precisi per individuare il “piano di crisi aziendale”

·         Provvedimento di sospensione ed attività non differibili: i chiarimenti dell’INL

APPROFONDIMENTI
·         Lavoratori in CIGS ed esonero contributivo ex lege n. 234/2021

·         Le istruzioni INPS per esposizione e recupero in Uniemens dell’indennità una tantum di € 200

·         Ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

APPRENDISTATO

Apprendistato di I livello: chiarimenti del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 6 giugno 2022, n. 12

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare 6 giugno 2022, n. 12 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato di I livello, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015.

In tale contratto di lavoro, l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

  • il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
  • i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
  • Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
  • per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
  • a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • b) assicurazione contro le malattie;
  • c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  • d) maternità;
  • e) assegno familiare;
  • f) assicurazione sociale per l’impiego;
  • per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
  • per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

 

Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello: chiarimenti INPS

Inps, Circolare 15 giugno 2022, n. 70

L’INPS – con Circolare 15 giugno 2022, n. 70 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disposizione secondo la quale per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

Pertanto, il datore di lavoro:

  • deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
  • è tenuto al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale è stato istituito il conto GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in questione.

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Sgravio contributivo per le assunzioni di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

INPS, Circolare 10 giugno 2022, n. 67

L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2022, n. 67  – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 4, comma 2, D.L. n. 4/2022 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali).

Tale esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della suddetta finestra temporale, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 671,66 (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari ad € 335,83 (€ 671,66/2).

L’esonero in specie – costituendo un incentivo all’assunzione – può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:

  • rispetto di quanto previsto dall’ 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, ossia:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’ 31, D.Lgs. n. 150/2015.

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Rideterminate le indennità di trasferta e reperibilità nel CCNL Metalmeccanica Industria

Accordo 8 giugno 2022

In data 8 giugno 2022 è stato siglato – tra Federmeccanica e Assistal con Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm UIL – il verbale che, in ottemperanza a quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021, ha definito:

  1. i valori dell’incremento retributivo dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell’Ipca
  2. i valori dell’indennità di trasferta
  3. i valori dell’indennità di reperibilità

per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

Con riferimento al punto a), le Parti hanno definito la quota relativa all’Ipca consuntivata 2021, che non produce effetti sull’incremento retributivo complessivo stabilito dal 1° giugno 2022 dall’accordo di rinnovo 5 febbraio 2021: pertanto, i minimi tabellari devono essere corrisposti negli importi già forniti dall’Accordo di rinnovo.

Relativamente al punto b), i valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

 

Livelli Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39
C3 e C2 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
C1, D2 e D1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58

 

Infine, in merito al punto c), i valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

 

Tipologia Importi
Trasferta intera 44,47
Pasto meridiano o serale 11,97
Pernottamento 20,53

 

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sulle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 maggio 2022, n. 19

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 27 maggio 2022, n. 19 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi (introdotte dalla legge n. 234/2021 ed esplicitate da una serie di decreti governativi).
Al riguardo, l’Agenzia Entrate è intervenuta su una serie di tematiche, quali:

  • la disciplina in tema di prezzari, specificandone le modalità di utilizzo e le date di applicabilità;
  • l’estensione della detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione, per cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, anche con riguardo ai bonus diversi dal superbonus;
  • l’esonero, per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, dell’obbligo di presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione per interventi di edilizia libera o fino a € 10.000, diversi dal superbonus, anche specificando le modalità di calcolo di tale importo;
  • l’estensione dell’opzione per la cessione/scontoin relazione agli interventi di recupero edilizio per l’acquisto o realizzazione di box e posti auto;
  • la disciplina relativa alla cessione dei crediti, effettuando un riepilogo di tutte le nuove disposizioni normative che hanno di recente interessato tale ambito;
  • le misure sanzionatorie e le polizze di assicurazione per la responsabilità civile per i tecnici asseveratori;
  • l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

Relativamente a tale ultimo punto, l’Agenzia Entrate ha precisato che per ottenere il corretto godimento delle seguenti detrazioni fiscali:

  • “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”;
  • “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”;
  • “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”;
  • “Interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”;
  • “Sistemazione a verde” di aree private;
  • “Bonus facciate” al 60%

il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad € 70.000 è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via l’esonero contributivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione

Commissione Europea Decisione 1° giugno 2022, SA.102966

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 10 giugno 2022 – ha reso noto che la Commissione Europea ha autorizzato alcune misure di esonero contributivo recentemente adottate dal nostro Governo.

Nello specifico, si tratta di:

  • esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (workers buy out);
  • esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali;
  • esonero per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione.

Di particolare rilievo, l’agevolazione in caso di assunzione di lavoratori in CIGS.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande per il Fondo imprese creative

MiSE, D.Dirett. 30 maggio 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con decreto direttoriale del 30 maggio 2022 – ha definito termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, fornendo ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”.

L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

  • compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
    • accesso alla piattaforma informatica;
    • immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
    • generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
    • caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
  • invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
  • accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
  • inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
  • rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la piattaforma informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:

  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
  • fornire le eventuali precisazioni richieste dalla piattaforma informatica.

La domanda di agevolazione è completata dal piano d’impresa, contenente:

  • per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, il profilo dell’impresa richiedente, la descrizione dell’attività proposta, l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante;
  • per le domande concernenti la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso, le caratteristiche dell’investimento previsto e dell’investitore individuato;
  • per le domande concernenti l’acquisizione di servizi specialistici, le finalità perseguite con riferimento all’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, il soggetto individuato per l’erogazione del servizio e gli ambiti strategici di intervento.

 

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni operative INPS sul bonus € 200

INPS, Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397

L’INPS – con Messaggio del 13 giugno 2022, n. 2397 – ha fornito le istruzioni per l’esposizione ed il recupero nel flusso Uniemens dell’indennità una tantum di € 200 che i datori di lavoro devono riconoscere ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022.

La misura in commento spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS stabilita dalla legge n. 234/2021 e che dichiarino di non essere titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza.

Ai fini del conguaglio di tale indennità, è opportuno ricordare che sebbene la norma preveda, ad oggi, la corresponsione dell’indennità con la retribuzione pagata a luglio 2022, il richiamo ai flussi Uniemens di competenza di luglio 2022 per il relativo recupero di fatto aggancia temporalmente la sua corresponsione alla retribuzione di competenza luglio 2022 (cedolini di luglio).

 

PREVIDENZA

Minimale contributivo per le cooperative, criteri precisi per individuare il “piano di crisi aziendale”

INPS, Messaggio 8 giugno 2022, n. 2350

Con il Messaggio 8 giugno 2022, n. 2350, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al minimale contributivo nel caso di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, i chiarimenti riguardano la corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della citata legge, di un “piano di crisi aziendale”.

È stato tra l’altro precisato che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

  • l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
  • la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
  • uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

Provvedimento di sospensione ed attività non differibili: i chiarimenti dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 7 giugno 2022, prot. n. 1159

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 giugno 2022, prot. n. 1159 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito della sostituzione della disposizione da parte dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Al riguardo, l’INL ha precisato che in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione) la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (es. raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Lavoratori in CIGS ed esonero contributivo ex lege n. 234/2021

La Commissione Europea, con la decisione SA.102966, ha autorizzato l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

Tale agevolazione – disciplinata dall’art. 1, commi 243-247, legge n. 234/2021 – è destinata ai datori di lavoro privati operanti sul territorio dello Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:

  1. condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  2. regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

Relativamente al punto a), si fa riferimento ai cd. principi inerenti:

  • il rispetto degli obblighi di legge e di CCNL nella “precedenza” all’assunzione, ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 150/2015;
  • la tutela dello stato di crisi e rispetto della riduzione dell’organico, ex art. 31, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. n. 150/2015;
  • il “ribaltamento” del beneficio in capo all’utilizzatore, in caso di assunzione con contratto di somministrazione, ex art. 31, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 150/2015;
  • il rispetto dell’incremento occupazionale netto, ex art. 31, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2015;
  • la cumulabilità dei periodi coperti da agevolazioni contributive, ex art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 150/2015;
  • il rispetto degli aspetti temporali in merito alle comunicazioni obbligatorie, ex art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015.

In merito al punto b), ci si riferisce:

  • al rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Inoltre:

  • l’agevolazione non viene riconosciuta in favore dei datori di lavoro che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dalla legge n. 223/1991 nella stessa unità produttiva;
  • il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con il beneficio in commento, ovvero il licenziamento individuale per GMO di un altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale di inquadramento, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta sia la revoca del beneficio che la restituzione di quanto già fruito. La revoca del contributo, ai fini del computo del periodo utile alla fruizione residua, non ha effetti nei confronti di altri datori che assumono il lavoratore.

Nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per la durata effettiva pur se le dimissioni sono intervenute nel semestre preso in osservazione.

Possono essere assunti i lavoratori in CIGS, ex art. 22-ter, D.Lgs. n. 148/2015.

La misura ha l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali italiani nel contesto di emergenza sanitaria, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori percettori di CIGS.

Ai datori di lavoro privati che assumono tali lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, spetta, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale agevolazione – che spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione – è riconosciuta pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa, ex art. 23, comma 3-quater, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La Commissione Europea, con la decisione SA.102966, ha autorizzato l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

Tale autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2022 (data di scadenza del quadro di aiuti di stato): oltre questa data la misura sarà in vigore ma sarà soggetta a una valutazione diversa ai sensi delle norme sugli aiuti di stato in vigore.

Per la fruizione dell’incentivo è necessaria la relativa Circolare INPS, con le istruzioni operative.

 

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni INPS per esposizione e recupero in Uniemens dell’indennità una tantum di € 200

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

L’INPS – con Messaggio del 13 giugno 2022, n. 2397 – ha fornito indicazioni sulle modalità con cui i datori di lavoro dovranno erogare, con la retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 200.

Possono accedere al beneficio in commento tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

  • rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.

La medesima indennità pari a € 200 una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a € 2.692.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro: è possibile chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Qualora per il medesimo lavoratore dipendente, risultasse che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di € 200, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.

Al riguardo, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Nel caso in cui in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022.

La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L031”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese “07/2022”;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” inserendo:

  • nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2022;
  • nell’elemento “MeseRif” il mese 07;
  • nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 31 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto “CodiceRetribuzione” “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

Ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 giugno 2022, prot. n. 1159 – ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dalla legge di conversione del decreto cd. Fisco-Lavoro.

Com’è noto, il richiamato art. 14 non prevede alcuna discrezionalità in capo al personale ispettivo nella adozione del provvedimento di sospensione che, lo si ricorda, trova applicazione:

  • quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
  • a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008 (ad es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento ecc.).

L’intervento dell’INL è fondamentale per di chiarire se il provvedimento vada comunque adottato nelle ipotesi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Al riguardo, è stato precisato come la mancata adozione del provvedimento costituisca una extrema ratio, legata al rischio che dalla sua applicazione possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Si tratta di una valutazione che, ovviamente, riguarda la singola fattispecie e non può che essere demandata al personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie.

Proprio perché trattasi di ipotesi a carattere eccezionale, la scelta di non applicare la sospensione deve essere adeguatamente motivata già nel verbale di primo accesso.

Le fattispecie che possono costituire un grave rischio per la pubblica incolumità e che dunque impedirebbero l’adozione del provvedimento cautelare possono ricondursi, ad esempio, alla sospensione di un servizio pubblico, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.) o alla sospensione dell’attività di allevamento di animali, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.

Nel dettaglio, è stato precisato che in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento.

In tal senso l’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce infatti che “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Al riguardo l’INL ha chiarito che per “attività lavorativa” non si deve intendere soltanto il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Pertanto, in questi casi, il provvedimento è adottato ma i suoi effetti sono posticipati al termine dell’attività e fermo restando che se, medio tempore, siano stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti per la sua revoca ex art. 14, comma 9, la sospensione “materialmente” non avrà alcuna ricaduta.

Infine, è stato ricordato che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/06/2022
INPS EX ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/06/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
20/06/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Sabato
25/06/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/06/2022
INPS EX ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Giovedì
30/06/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
30/06/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Circolare Cliente del 01/06/2022

Circolare Cliente del 01/06/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente
IN BREVE
·         Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. “Aiuti”

·         Il trattamento economico e normativo che si applica ai lavoratori in caso di subappalto

·         Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto “Riaperture”

·         I limiti minimi di retribuzione imponibile per il 2022 ai fini del calcolo dei premi assicurativi

·         INPS: le novità sugli obblighi contributivi delle aziende agricole

·         Novità sulla procedura e modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)”

·         I nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’ANF

·         Disoccupazione agricola: valorizzazione dei periodi di CIG Covid-19 per il calcolo dell’indennità

·         I chiarimenti dell’INL sulla conversione del permesso di soggiorno di studio in permesso per lavoro

·         In GU la legge di conversione del decreto legge “Ucraina

APPROFONDIMENTI
·         Credito d’imposta formazione 4.0: le novità introdotte dal D.L. n. 50/2022

·         Le novità lavoristiche contenute nella legge n. 52/2022

·         Le novità sulla somministrazione a tempo determinato inserita nella legge n. 51/2022

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. “Aiuti”

D.L. 17 maggio 2022, n. 50

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra le altre cose, si segnala l’introduzione del cd. bonus € 200.

Tale indennità Una Tantum sarà riconosciuta automaticamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, con la busta paga ovvero con la pensione di luglio 2022.

Per i lavoratori dipendenti, la condizione di accesso è non avere trattamenti pensionistici in corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dalla legge n. 234/2021: ne hanno diritto i lavoratori con una retribuzione imponibile mensile di € 2.692 (€ 34.996 all’anno, compresa la tredicesima mensilità).

Le risorse previste ammontano a 2,7 miliardi.

I datori di lavoro riconosceranno il bonus in busta paga e lo recupereranno poi in compensazione con gli importi dovuti all’INPS.

Per i pensionati, i titolari di assegno sociale o di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno, il criterio di accesso all’Una Tantum è quello di un reddito personale complessivo, nel 2022, non superiore ad € 35.000 lordi.

Per il diritto all’indennità non rilevano il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e gli assegni familiari.

 

APPALTI

Il trattamento economico e normativo che si applica ai lavoratori in caso di subappalto

INL, Nota 19 maggio 2022, prot. n. 1049

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 19 maggio 2022, prot. n. 1049 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, prevista dall’art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, così come modificata dall’art. 49, D.L. n. 77/2021.

Com’è noto, il cd. decreto Semplificazioni ha modificato il codice degli appalti, stabilendo che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Dall’analisi normativa e giurisprudenziale è emerso che si debba legare l’applicabilità della nuova disposizione alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori: pertanto, secondo l’INL si deve ritenere che il nuovo comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici deve essere applicato unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (31 maggio 2021).

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto “Riaperture”

Legge 19 maggio 2022, n. 52

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, 119 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Tra le altre cose, la legge di conversione proroga fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

Nello specifico, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022:

  • nominare un medico competente;

ovvero

  • fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

 

 

INAIL, PREMI ASSICURATIVI

I limiti minimi di retribuzione imponibile per il 2022 ai fini del calcolo dei premi assicurativi

INAIL, Circolare 16 maggio 2022, n. 21

L’INAIL – con Circolare 16 maggio 2022, n. 21 – ha fornito le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022.

Il provvedimento – che rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera, indicando le istruzioni da seguire per il calcolo – è suddiviso in due sezioni:

  • la prima riguarda i premi ordinari;
  • la seconda riguarda i premi speciali unitari.

La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti e per l’anno 2022 rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2021.

Ne consegue che per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita ed è pertanto uguale ad € 49,91 (il limite minimo mensile è uguale ad € 1297,66).

Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di € 44,40.

Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionali, in generale per l’anno 2022 è fissato ad € 27,73.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: le novità sugli obblighi contributivi delle aziende agricole

INPS, Messaggio 27 maggio 2022, n. 2225

L’INPS – con Messaggio del 27 maggio 2022, n. 2225  – ha fornito delle precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, ex lege n. 240/1984.

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
  • il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
  • il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.

La sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Novità sulla procedura e modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)”

INPS, Messaggio 30 maggio 2022, n. 2261

L’INPS – con Messaggio 30 maggio 2022, n. 2261 – ha reso noto l’avvenuto rilascio in procedura e modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)”.

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:

  • il sito internet dell’Istituto, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, e autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • gli Istituti di patronato.

Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:

  • i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
  • i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
  • il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
  • il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
  • i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) , del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).

L’INPS, infine, ha ricordato che non sarà possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc che siano state oggetto di revoca o decadenza, con carattere sanzionatorio per le quali è possibile presentare la domanda di AUU.

 

INPS, PRESTAZIONI

I nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’ANF

INPS, Circolare 30 maggio 2022, n. 65

L’INPS – con Circolare 30 maggio 2022, n. 65 – ha comunicato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

 

Disoccupazione agricola: valorizzazione dei periodi di CIG Covid-19 per il calcolo dell’indennità

INPS, Circolare 18 maggio 2022, n. 60

L’INPS – con Circolare del 18 maggio 2022, n. 60 – ha fornito indicazioni in merito agli effetti delle richiamate norme sulla liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.

Per l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti, e abbiano presentato apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi che nell’anno 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali “COVID-19”.

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

I chiarimenti dell’INL sulla conversione del permesso di soggiorno di studio in permesso per lavoro

INL, Nota 24 maggio 2022, prot. n. 1074

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 maggio 2022, prot. n. 1074 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.

Com’è noto, lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

La disciplina di riferimento, infatti, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, ha l’obiettivo di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, che è obiettivo prevalente rispetto a quella lavorativa.

Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

Pertanto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha concluso che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

In GU la legge di conversione del decreto legge “Ucraina”

Legge 20 maggio 2022, n. 51

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Da un punto di vista lavoristico si segnalano le seguenti novità:

  • una nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bilateraliper la “staffetta generazionale” (art. 12-ter);
  • la proroga, fino al 30 giugno 2024, regime agevolato riferito alle missioni dei lavoratori somministrati (art. 12-quinquies);
  • le comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 12-sexies).

Al contempo, la legge di conversione ha confermato le seguenti misure introdotte nel decreto legge:

  • alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale(art. 11);
  • alla decontribuzioneper l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 12).

 

APPROFONDIMENTI

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta formazione 4.0: le novità introdotte dal D.L. n. 50/2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Per quanto riguarda le aziende, il provvedimento disciplina le seguenti agevolazioni:

  • possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate;

  • rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020, per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%;

  • riformulazione della disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Inoltre, le novità riguardano anche le spese ammissibili, anch’esse ampliate rispetto al passato.

Il decreto Aiuti ha infatti esteso la platea delle spese agevolabili alle spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti, anche sostenute nel periodo d’imposta in corso e fino a tutto il 2022.

Pertanto, sono agevolabili le seguenti spese:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

I temi su cui verte la formazione 4.0 sono i seguenti:

– big data e analisi dei dati;

– cloud e fog computing;

– cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

Infine, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=false

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le novità lavoristiche contenute nella legge n. 52/2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, 119 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Relativamente agli obblighi di utilizzo delle mascherine, il provvedimento proroga fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Fino al 15 giugno 2022 resta anche l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Invece, l’obbligo vaccinale rimane in vigore:

  • fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, ma l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Resta invece la sanzione una tantum di 100 euro per chi non ottempera a tale obbligo;
  • fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativa.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, si segnalano le seguenti novità:

  • Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro – nelle more dell’adozione dell’accordo, ex art. 37, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza;
  • Lavoratori fragili – prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022. Fino alla medesima data, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Confermato fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, ex lege n. 104/1992 o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile (articolo 10, 5-quinquies).

Resta inoltre fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali;

  • Smart working semplificato – rimane in vigore fino al 31 agosto 2022 il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private. Al fine di ricorrere al lavoro agile, quindi, fino al 31 agosto 2022 i datori di lavoro privati non devono stipulare accordi individuali con i lavoratori, ma è sufficiente una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico disponibili nel sito internet del MLPS;
  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio – confermate inoltre fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio, ex art. 83, comma 1, 2 e 3, D.L. n. 34/2020.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

La novità sulla somministrazione a tempo determinato inserita nella legge n. 51/2022

L’art. 12-quinquies della legge n. 51/2022 (di conversione del D.L. n. 21/2022), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha modificato l’art. 31, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo le parole: “31 dicembre 2022” con “30 giugno 2024”.

Con tale modifica, slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 la data entro la quale la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore può superare i 24 mesi.

In tal senso, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (la condizione per l’esclusione di tali limiti di durata è, pertanto, che l’agenzia abbia comunicato all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore).

L’intervento del legislatore è particolarmente importante, in quanto – in assenza dello stesso – a decorrere dal 1° gennaio 2023 si sarebbe applicato anche alla somministrazione a termine il limite di durata di ventiquattro mesi o l’eventuale maggior limite previsto dal contratto collettivo applicabile, come già previsto per il contratto di lavoro subordinato a termine.

Alla luce della novella introdotta dall’art. 12-quinquies, legge n. 51/2022, quanto contenuto nell’art. 31, D.Lgs. n. 81/2015 si applica nel senso che:

  • possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
  • qualora il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Per il computo del limite massimo di durata nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti in regime di somministrazione dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

La richiamata novella produce effetti esclusivamente sulla durata massima complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore.

Infatti, nulla cambia sul restante contenuto del richiamato art. 31, D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Al contempo, non viene “toccata” neanche la disposizione secondo la quale, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Com’è noto, tali limiti quantitativi non si applicano alla somministrazione a tempo determinato di:

  • lavoratori ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991,
  • soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali,
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ex numeri 4) e 99), art. 2, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto MLPS.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/06/2022
INPS EX ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/06/2022
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/06/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/06/2022
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
20/06/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Sabato
25/06/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/06/2022
INPS EX ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Giovedì
30/06/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
30/06/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

Circolare Cliente del 06/05/2022

Circolare Cliente del 06/05/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente 6 maggio 2022

Versione completa

IN BREVE
·         Le nuove causali CIGO legate alla crisi di mercato e materie prime conseguenti alla crisi ucraina

·         Novità su green pass ed utilizzo mascherine dal 1° maggio 2022

·         I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei lavoratori impatriati

·         I criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo

·         Le istruzioni INPS sulla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi

·         I chiarimenti INPS sull’Assegno unico e universale e sulla compatibilità con il reddito di cittadinanza

·         Ulteriori chiarimenti INL sulla comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali

·         Prorogato lo smart working dei lavoratori fragili fino al 30 giugno e fino al 31 agosto la comunicazione semplificata per il settore privato

APPROFONDIMENTI
·         Come cambia la prassi su mascherine e green pass da maggio 2022

·         INPS: gli incentivi connessi ai CdS difensivi accompagnati dalla CIGS ed il cumulo con decontribuzione SUD

·         Le novità sull’Assegno Unico Universale

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE,

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le nuove causali CIGO legate alla crisi di mercato e materie prime conseguenti alla crisi ucraina

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicato Stampa 27 aprile 2022

In data 27 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che con il D.M. n. 67/2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, specificatamente ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

Nel dettaglio, in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici e le seguenti previsioni:

  • per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
  • il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Novità su green pass ed utilizzo mascherine dal 1° maggio 2022

Ministero della Salute, Ordinanza 28 aprile 2022; Ministero pubblica amministrazione, Circolare 29 aprile 2022, n. 1/2022

Novità in arrivo dal 1° maggio 2022, per quanto riguarda l’utilizzo del green pass e delle mascherine.

Al riguardo, una FAQ del Governo ha chiarito che dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 è in vigore per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
  • autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È, inoltre, raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei lavoratori impatriati

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 27 aprile 2022, n. 222; Risposta ad interpello 27 aprile 2022, n. 223; Risposta ad interpello 29 aprile 2022, n. 239

In data 27 e 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due provvedimenti, tesi a fornire ulteriori precisazioni in merito alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali per i cd. lavoratori impatriati.

Nello specifico:

  • con risposta ad Interpello n. 222/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non ostatività del non avere svolto all’estero periodi di ricerca anche prima del periodo immediatamente anteriore al rientro in Italia. In riferimento al lavoro subordinato svolto a favore dell’Italia “da remoto” in stato estero, l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato particolari rilievi in quanto l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, essendo stata svolta dall’estero, ha prodotto tali redditi fuori dal territorio italiano, senza interferire rispetto ai requisiti normativi per l’agevolazione. Al contempo, il periodo di ricerca svolto in Italia, avendo durata inferiore a 183 giorni, non ha pregiudicato la residenza estera per il 2017 per la ricercatrice;
  • con risposta ad Interpello n. 223/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rientro in Italia, pur se in regime di remote working, manifesta il legame tra la suddetta circostanza e l’inizio dell’attività lavorativa che dà diritto all’agevolazione. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i periodi sporadici di lavoro negli Usa, inferiori ai 183 giorni annui, non saranno agevolabili, ma non pregiudicheranno il bonus per i redditi prodotti in Italia. L’Agenzia ha escluso l’applicabilità del credito di imposta per attività professionali non abituali negli Stati Uniti, che secondo la convenzione vigente con l’Italia, saranno imponibili solo nel nostro Paese, rassicurando lo psichiatra anche sull’eventuale futura variazione del datore di lavoro che mantiene inalterata la durata del beneficio fiscale per impatriati;
  • con risposta ad Interpello del 29 aprile 2022, n. 239, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, potrà avvalersi degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, sussistendo le altre condizioni richieste, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia: in tal caso, non rileva la circostanza che il docente abbia già fruito del regime agevolativo con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE

I criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 24 marzo 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022, n. 97 è stato pubblicato il decreto MiSE 24 marzo 2022, recante “Criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane, selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE”.

Per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2021 da KDT JU – Innovation actions (IA) e Research innovation actions (RIA), € 10.000.000,00 a valere sulla disponibilità delle risorse assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico il quale potrà valutare, in fase di attuazione, l’opportunità di integrare le risorse con ulteriori risorse europee e nazionali assegnate al Ministero, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti ammissibili.

Il MiSE destinerà almeno il 40% delle risorse ai beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

  1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e/o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. i centri di ricerca.

I soggetti potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell’allegato 1 al decreto.

Le agevolazioni saranno concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite dal regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

  1. a) per il bando di Innovations actions:
  • 20% per le imprese di grande dimensione;
  • 30% per le PMI;
  • 35% per gli organismi di ricerca;
  1. b) per i bandi RIA, IA focus topic 1, RIA focus topic 1;
  • 25% per le imprese di grande dimensione;
  • 35% per le PMI;
  • 35% per gli organismi di ricerca.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal MiSE.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

Le istruzioni INPS sulla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi

INPS, Circolare 29 aprile 2022, n. 55

L’INPS – con Circolare del 29 aprile 2022, n. 55 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal MLPS, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020.

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è connesso alla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS.

La riduzione contributiva è pari al 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sull’Assegno unico e universale e sulla compatibilità con il reddito di cittadinanza

INPS, Messaggio 20 aprile 2022, n. 1714; Circolare 28 aprile 2022, n. 53

L’INPS, con due provvedimenti emanati a distanza di pochi giorni, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’Assegno Unico Universale.

Andando nello specifico:

  • con Messaggio del 20 aprile 2022, n. 1714, l’Istituto ha reso note specifiche indicazioni sui casi particolari che riguardano i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni. In questo ultimo caso il genitore è tenuto ad integrare la domanda già presentata con le necessarie dichiarazioni reddituali al fine di vedersi garantita la regolare erogazione dell’assegno unico. Al riguardo, il genitore richiedente dovrà:
  1. accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne,
  2. accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma,
  3. salvare i dati inseriti;
  • con Circolare del 28 aprile 2022, n. 53, l’Istituto ha reso nota, al pari dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, la modalità di concessione di una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del RdC debbano presentare apposita domanda. L’integrazione RdC/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo. Al riguardo, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione RdC/AU, decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al RdC o desumibili dalle banche dati a disposizione.

 

LAVORO AUTONOMO

Ulteriori chiarimenti INL sulla comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali

Ispettorato nazionale del Lavoro, Nota 22 aprile 2022, n. 881

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 aprile 2022, n. 881, di integrazione della Nota prot. n. 573/2022- ha ribadito che, anche oltre la data del 30 aprile 2022, sarà possibile utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Pertanto, le modalità per effettuare la suddetta comunicazione saranno le seguenti:

  • utilizzo della applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE,
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente.

I richiamati indirizzi di posta elettronica dell’ITL sono stati declinati nella Nota 11 gennaio 2022, prot. n. 29.

Il committente dovrà indicare, direttamente nel corpo dell’e-mail:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • compenso previsto.

Infine, l’INL ha affermato che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della richiamata applicazione telematica.

 

SMART WORKING

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,Comunicato Stampa 29 aprile 2022

Prorogato lo smart working dei lavoratori fragili fino al 30 giugno e fino al 31 agosto la comunicazione semplificata per il settore privato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 29 aprile 2022 – ha reso noto che è stato approvato (in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24/2022) l’emendamento che proroga al 30 giugno p.v. il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero).

Infine, è stato prorogato:

  • il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché,
  • fino al 31 agostoil meccanismo di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

 

 

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Come cambia la prassi su mascherine e green pass da maggio 2022

Alla luce dell’emendamento approvato al D.L. n. 24/2022 in Commissione alla Camera, viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i soggetti fragili.

Sono, inoltre, prorogate al 31 agosto 2022 le modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile.

Fino al 31 agosto avranno diritto alle modalità smart anche i genitori di figli con fragilità.

Tali novità hanno indotto i Ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione ad emanare dei provvedimenti con disposizioni e suggerimenti.

Di seguito, le novità più rilevanti.

Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi specifici, come per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo, fortemente, raccomandata.

Nella tabella che segue, il riepilogo delle novità da maggio 2022 e la tipologia di mascherina richiesta:

Luogo Obbligo dei dispositivi di protezione individuale dal 1/05/2022 al 15/06/2022 (esclusi i bambini inferiore a 6 anni, le persone affette da patologie o disabilità incompatibili con la mascherina e chi svolge attività sportiva).
Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni interregionali, intercity ecc.) Si, FFP2
Spettacoli al chiuso (teatri, concerti, cinema, discoteche e simili) ed eventi e competizioni sportive al chiuso Si, FFP2
Ospedali, RSA, Hospice, strutture riabilitative ecc. Si (non specificata la tipologia) per lavoratori, utenti e visitatori
Altri luoghi di lavoro al chiuso Fortemente raccomandata (per la PA, Circolare n. 1/2022)

 

Per quanto attiene la Pubblica Amministrazione, è stato fortemente consigliato l’utilizzo delle FFP2:

  • per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
  • per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
  • nel corso di riunioni in presenza;
  • nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,
  • code per l’ingresso in ufficio);
  • per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
  • in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
  • negli ascensori;
  • in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

L’utilizzo della mascherina, invece, non è richiesto:

  • in caso di attività svolta all’aperto;
  • in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
  • in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Per quanto riguarda il green pass, si ricorda che il 15 giugno 2022 finirà anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 (infatti, il D.L. n. 24/2022 ha fissato infatti, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro).

Tale obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario e delle RSA.

Pertanto, dal 1° maggio 2022, non viene più richiesto né per accedere ai luoghi di lavoro né per accedere ai locali (bar, ristoranti, ecc.), salvo che per ospedali e RSA (sia ai lavoratori che ai visitatori) fino al 31 dicembre 2022.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: gli incentivi connessi ai CdS difensivi accompagnati dalla CIGS ed il cumulo con decontribuzione SUD

L’INPS – con Circolare del 29 aprile 2022, n. 55 – è intervenuto in riferimento agli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria.

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è infatti prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Com’è noto, con il contratto di solidarietà i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso.

Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che, alla data del 30 novembre 2020, hanno stipulato un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, in rapporto a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Tale agevolazione contributiva è incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dal nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia, con specifico riferimento al beneficio contributivo Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, l’INPS ha affermato che si può cumulare con l’esonero contributivo.

Pertanto, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud sono tenute a calcolare e applicare l’esonero sulla contribuzione residua datoriale.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, l’INPS attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020 espongono nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L983”;
  • nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 luglio 2022.

 

INPS, PRESTAZIONI

Le novità sull’Assegno Unico Universale

L’assegno unico e universale per i figli a carico consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, a partire dal 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, di importo determinato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’INPS – con Messaggio n. 1714/2022 – ha fornito nuovi chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande di AUU da parte dei genitori lavoratori autonomi o subordinati.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico universale per ciascun figlio minore pari ad € 30 mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000 e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori ad € 40.000 la maggiorazione non spetta.

Nel dettaglio, rilevano i redditi:

  • da lavoro dipendente o assimilati,
  • da pensione,
  • da lavoro autonomo o d’impresa,

che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Rilevano, poi:

  • gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

L’assegno unico e universale è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:

  • se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
  • se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a caricofino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.145 annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In tal senso, l’INPS ha chiarito che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

  • se conviventecon uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 8.000;
  • non conviventecon alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.

Successivamente, l’INPS – con Circolare n. 53/2022 – è intervenuto riguardo la corresponsione d’ufficio dell’Assegno Unico Universale in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Le maggiorazioni previste dalla disciplina dell’AUU si applicano anche all’integrazione RdC/AU ad eccezione di quella prevista qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposite autocertificazioni tramite il modello “Rdc-Com/AU”.

In tali casi, nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni:

  • presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro;
  • diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 25.000, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Infine, l’INPS ha precisato che – stante il fatto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc – la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.

In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di AUU con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza, l’Istituto effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.

Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

La sospensione del pagamento del Rdc (es. per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì

16/05/2022

INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì

16/05/2022

CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì

16/05/2022

INAIL Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^ rata Datori di lavoro Modello F24  on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Venerdì
20/05/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
20/05/2022
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2022 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Mercoledì
25/05/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
31/05/2022
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Martedì
31/05/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
INPS Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Martedì
31/05/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Circolare Cliente del 20/04/2022

Circolare Cliente del 20/04/2022 150 150 His spa Milano
Circolare per il Cliente
IN BREVE,
·         Al via le comunicazioni obbligatorie telematiche della gig economy

·         Agenzia delle Entrate: pubblicati gli aggiornamenti dei modelli 770/2022 e 730/2022

·         Il corretto regime fiscale da adottare ai compensi erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche

·         I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su demansionamento e perdita di chance

·         Novità sul servizio online relativo all’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo

·         Al via le domande di finanziamento dei contratti di sviluppo

·         Fruizione dello sgravio contributivo nelle filiere agricole: chiarimenti INPS

·         Le modalità per la concessione di finanziamenti alle Cooperative costituite da lavoratori

·         Attuazione del PNRR: nuovo portale unico per il contrasto al lavoro sommerso

APPROFONDIMENTI
·         Come gestire le somme erogate a custodi, per trasferte e per premi vari da parte delle ASD

·         Demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa: l’intervento dell’AE

·          Contratti di sviluppo e PNRR: cosa c’è da sapere

PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TELEMATICHE

Al via le comunicazioni obbligatorie telematiche della gig economy

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 23 febbraio 2022, n. 31

A mente dell’art. 27, comma duodecies, D.L. n. 152/2021, a decorrere dal 14 aprile 2022 è scattato l’obbligo di comunicazione telematica delle prestazioni che fanno parte della cd. gig economy che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali.

La comunicazione di avvio può riguardare una o più prestazioni lavorative, tutte con le medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione.

La trasmissione deve essere effettuata:

  • in via preventiva per le prestazioni si lavoro subordinato e di collaborazione continuativa,
  • entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni di lavoro autonomo.

Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.

Alla procedura telematica di comunicazione si potrà accedere autenticandosi nel portale “servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura” UNI Piattaforme”.

I dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme” saranno resi disponibili all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Agenzia delle Entrate: pubblicati gli aggiornamenti dei modelli 770/2022 e 730/2022

730/2022 Modello e istruzioni; 770/2022 Modello e istruzioni

Sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate, e rese disponibili sul proprio sito, le Istruzioni e le Specifiche tecniche relative alle Dichiarazioni 730 e 770/2022.

Tra le novità riguardanti il 730, oltre alle correzioni di errori formali, la modifica delle istruzioni nella parte relativa alla data di messa a disposizione dei contribuenti del modello precompilato. La data originariamente prevista del 30 aprile 2022 è stata infatti sostituita con il 23 maggio 2022, a seguito della proroga disposta decreto “Sostegni-ter” (D.L n. 4/2022 ) dopo la conversione in legge.

Tra le principali novità del modello 730 – approvato con il Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2022, n. 11185/2022 – si ricordano le seguenti:

  • l’aumento a 1.200 euro, dall’anno d’imposta 2021, dell’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione;
  • la possibilità di fruire in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro, per l’acquisto della prima casa assoggettato ad Iva;
  • l’introduzione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021;
  • la possibilità di fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • l’aumento a 16.000 euro del limite massimo delle spese per cui è possibile fruire del bonus mobili.

È stato anche aggiornato il modello del 770/2002, dove nel quadro SX, rigo SX42 è stata eliminata la colonna 7 “Eccedenza di imposta” con slittamento della numerazione delle colonne successive. Si ricorda che nel modello 770/2022 – approvato con il Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2022, n. 11224/2022 – è stato tra l’altro introdotto il campo per indicare l’“ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione europea.

 

Il corretto regime fiscale da adottare ai compensi erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12 aprile 2022, n. 189; Risposta ad Interpello 13 aprile 2022, n. 190

L’Agenzia delle Entrate – con due risposte ad Interpello – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto regime da applicare a specifiche somme di denaro erogate dalle Associazioni sportive dilettantistiche.

Nello specifico:

  • con risposta ad Interpello del 12 aprile 2022, n. 189, ha fornito alcune indicazioni in tema di compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportive, precisando che tali importi non sono riconducibili tra i redditi diversi.
    Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali prestazioni non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Associazioni sportive dilettantistiche, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo;
  • con risposta ad Interpello del 13 aprile 2022, n. 190, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme che la Società corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione normativa ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione di appartenenza.

 

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su demansionamento e perdita di chance

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 8 aprile 2022, n. 185

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’8 aprile 2022, n. 185 – ha fornito alcuni chiarimenti in tema di demansionamento e perdita di chance.

A mente dell’art. 6, comma 2, TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tema di demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.

Non sono, pertanto, assoggettabili a ritenuta alla fonte.

In tal senso, è stato ribadito che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile.

 

 

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Novità sul servizio online relativo all’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo

INAIL, Nota 8 aprile 2022, n. 3834

L’INAIL – con Nota 8 aprile 2022, prot. n. 3834 (pubblicata il 12 aprile 2022) – ha ricordato che il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.

Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

Il relativo servizio online Istanza Dispensa DNL Temporaneo è stato oggetto di chiusura temporanea per problematiche tecniche, a seguito delle quali la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che a partire dal 7 aprile 2022 è nuovamente disponibile in www.inail.it > Servizi online.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via le domande di finanziamento dei contratti di sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 13 gennaio 2022

A decorrere dall’11 aprile 2022, sono aperti due nuovi sportelli nell’ambito dei Contratti di sviluppo (per i quali il MiSE ha stanziato oltre 1,7 miliardi di euro).

Andando nello specifico:

  • il primo intervento è rivolto al rafforzamento delle filiere produttive strategiche ed è finanziato con 750 milioni di euro;
  • il secondo favorisce la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai moduli fotovoltaici, e ha una dotazione di un miliardo di euro.

Le misure sono previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le imprese possono richiedere i finanziamenti PNRR attraverso la piattaforma informatica di Invitalia dedicata ai Contratti di sviluppo.

Le risorse sono disponibili sia per le nuove domande sia per le domande già presentate.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

Fruizione dello sgravio contributivo nelle filiere agricole: chiarimenti Inps

INPS, 1° aprile 2022, n. 1480

L’INPS – con Messaggio del 1° aprile 2022, n. 1480 – ha fornito le istruzioni pratiche per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Al riguardo, l’Istituto ha reso noto d’aver comunicato ai datori di lavoro, a mezzo posta elettronica certificata, l’importo dell’esonero autorizzato.

Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo autorizzato, ovvero entro il 27 aprile 2022.

Per i lavoratori autonomi che hanno presentato la domanda di esonero iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per i quali alla data di presentazione della domanda non era stata calcolatala la tariffazione per l’anno 2020 e/o 2021, per consentire la fruizione dell’esonero, l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro il 27 aprile 2022.

Il pagamento della contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni.

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”.

I datori di lavoro interessati, entro la denuncia di giugno 2022, dovranno valorizzare all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

 

LAVORO AUTONOMO

Le modalità per la concessione di finanziamenti alle Cooperative costituite da lavoratori

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 17 febbraio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2022, n. 79 è stato pubblicato il decreto MiSE 17 febbraio 2022, recante “Modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi”.

I finanziamenti per il sostegno alle PMI in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti, istituito dal Decreto MiSE 4 gennaio 2021.

I finanziamenti sono regolati dalle disposizioni del suddetto Decreto, fatta salva l’applicazione delle seguenti condizioni:

  • durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  • importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore ad € 2.500.000,00.

Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Attuazione del PNRR: nuovo portale unico per il contrasto al lavoro sommerso

Comunicato Stampa 13 aprile 2022; Schema DL PNRR

In data 13 aprile 2022, il Consiglio dei Ministri n. 72 ha approvato il decreto legge, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Da un punto di vista lavoristico, sono state previste delle disposizioni inerenti:

  • il contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • l’istituzione di un Portale unico del contrasto al lavoro sommerso, che accentra in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.

Nello specifico, l’introduzione del “Portale Nazionale del Sommerso” sostituisce e amplia la portata delle banche dati finora condivise solo tra Ispettorato, INPS e INAIL.

Al riguardo, viene previsto che ”al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (Pns). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”.

Infine, l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” è slittata dal 15 maggio al 15 luglio 2022.

APPROFONDIMENTI

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Come gestire le somme erogate a custodi, per trasferte e per premi vari da parte delle ASD

A mente dell’art. 67, comma 1, TUIR, sono definiti “diversi” quei redditi che non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Tra i redditi diversi, vengono ricompresi i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le prestazioni lavorative in specie devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del richiamato art. 67 del TUIR.

A tali compensi si applica il regime agevolativo di cui all’art. 69, comma 2, TUIR, ai sensi del quale i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad € 10.000 e dall’art. 25, comma 1, legge n. 133/1999.

Pertanto, sui redditi fino ad € 10.000, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’IRPEF e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sui redditi superiori ad € 10.000 e fino ad € 30.658,28 viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ex art. 25, comma 1, legge n. 133/1999.

Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sugli importi superiori ad € 30.658,28 è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23%, a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.

L’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
  • che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 189/2022 – ha chiarito alcuni aspetti dei compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva.

Relativamente ai compensi erogati ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, l’Agenzia delle Entrate ha argomentato che tali prestazioni non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD: sono, invece, collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Pertanto, i compensi che l’ASD intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non sono riconducibili alla previsione normativa, ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, quali redditi diversi.

Su un tema analogo, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 190/2022 – ha analizzato i requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme che la Società sportiva dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1, dell’articolo 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalle Federazioni di riferimento.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa: l’intervento dell’AE

In data 8 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale a seguito di demansionamento e perdita di chance.

Com’è noto, devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

Contrariamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).

Pertanto, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Qualora sussista l’ipotesi di demansionamento, bisognerà distinguere:

  • il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovvero di ulteriori possibilità di guadagno,
  • il danno non patrimoniale, comprendente:
  1. l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente,
  2. il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno,
  3. la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.

Con riferimento alle somme erogate a titolo di ristoro della perdita delle cd. “chance professionali”, ovvero connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili.

Infatti, posto che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 185/2022 – ha affermato che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (quindi, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte, ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973).

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contratti di sviluppo e PNRR: cosa c’è da sapere

Al via le domande per i nuovi contratti di sviluppo di filiere produttive finanziati dal PNRR.

I programmi di sviluppo possono essere presentati:

  • da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
  • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Le proposte devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti le seguenti filiere produttive strategiche:

  • agroindustria;
  • design, moda e arredo;
  • automotive;
  • microelettronica e semiconduttori;
  • metallo ed elettromeccanica;
  • chimico/farmaceutico.

Il programma di sviluppo proposto, di importo non inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, può essere composto da uno o più progetti di investimento e può prevedere anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nonché la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

Con riferimento ai progetti di investimento produttivi, sono ammissibili le spese relative a:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 10% dell’investimento complessivo);
  • opere murarie e assimilate (massimo 40% dell’investimento complessivo);
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti ed attrezzature;
  • software, brevetti, licenze, know-how (per le grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo);
  • per le sole PMI: consulenze (massimo 4% dell’importo complessivo per ciascun progetto d’investimento).

Quanto ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono agevolabili le spese riferite a:

  • personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo;
  • strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione;
  • ricerca contrattuale e servizi di consulenza per ricerca, sviluppo e innovazione;
  • spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo (massimo 50% delle spese per il personale);
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Le agevolazioni consistono:

  • in un contributo a fondo perduto in conto impianti;
  • in un contributo a fondo perduto alla spesa;
  • nel finanziamento agevolato, fino al 75% delle spese ammissibili. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
  • in un contributo in conto interessi.

L’ammontare e la forma dei contributi concedibili verranno definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

L’entità degli incentivi varia in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’iniziativa e alla dimensione di impresa.

Per i programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come “zone a” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, le agevolazioni possono essere richieste ai sensi della sezione 3.13 del Quadro Temporaneo, che prevede un’intensità di aiuto non superiore al 15% dei costi ammissibili e un importo complessivo di aiuto fino ad un massimo di 10 milioni di euro per impresa in termini nominali.

Le agevolazioni previste da tale sezione possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento produttivi per programmi di sviluppo industriale e ambientale (di cui al Titolo II e IV del D.M. 9 dicembre 2014) che rivestono carattere di ecosostenibilità e la loro concessione deve intervenire entro il 31 dicembre 2022.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 dell’11 aprile 2022 online, sulla piattaforma di Invitalia.

Nella domanda deve essere fornita accurata descrizione della filiera di riferimento, esplicitando per ogni fase i principali soggetti coinvolti, le sinergie produttive e commerciali, dettagliando i maggiori clienti/fornitori direttamente interessati dalla/e impresa/e, con particolare riguardo alle PMI coinvolte e la quota dei relativi costi/ricavi.

In particolare:

  • per i programmi realizzati da più imprese, devono essere forniti utili elementi da cui evincere che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera, con particolare riguardo ai rapporti commerciali esistenti fra le società partecipanti e/o con attori esterni, con un focus di dettaglio sulle imprese di piccole e medie dimensioni;
  • per i programmi realizzati da una sola impresa, devono essere forniti utili elementi da cui evincere che il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con un focus di dettaglio sulle imprese di piccole e medie dimensioni. Devono inoltre essere dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.

Infine, dal 26 aprile 2022 alle ore 12, aprirà il terzo sportello nell’ambito dei contratti di sviluppo: ci sarà il via alle domande per la misura “Bus elettrici”, che ha una dotazione di 300 milioni di euro assegnata dal Ministro delle Infrastrutture.

L’obiettivo è dare impulso alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus, per produrre veicoli elettrici e connessi.

 

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì
20/04/2022
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Mercoledì
20/04/2022
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Mercoledì
20/04/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
26/04/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Sabato
30/04/2022
Mod.730 A partire dal 30 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Agenzia delle Entrate Procedura telematica
Lunedì
02/05/2022
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì
02/05/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
02/05/2022
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Lunedì
02/05/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser